Controlli su alcune lavorazioni proprie del settore vitivinicolo, nuove istruzioni integrative dall’Agenzia delle Dogane: con nota Prot. 121081/R.U. del 10 settembre 2009, l’Agenzia delle Dogane integra le istruzioni precedentemente fornite con la circolare 17/D del 12 agosto 2009 (vedasi Newsletter CNSD n. 25/2009), relative all’atto aggiuntivo alla convenzione AGEA-Agenzia delle Dogane del 31/10/2007 per l’effettuazione dei controlli su alcune lavorazioni proprie del settore vitivinicolo ed in particolare con riguardo alle modalità di esecuzione dei controlli della produzione dell’alcol etilico.
Le integrazioni in oggetto fanno seguito ad una serie di precisazioni formulate da AGEA, con le note n. DAPU.2009.1931 del 3 settembre 2009, DAPU.2009.1969 del 4 settembre 2009 e DAPU.2009.1984 del 9 settembre 2009.
Per quanto riguarda i controlli di cui al D.M. n. 5396 del 27/11/2008, l’Agenzia precisa che l’attività da esperire a cura degli Uffici delle dogane si articola come segue.
Per i controlli fisici (da esecritare sulle materie prime quali sottoprodotti della vinificazione e vino ad eventuale completamento dell’obbligo), i controlli in questione vanno operati secondo le seguenti modalità :
– verifica dell’avvenuta comunicazione preventiva dell’arco temporale giornaliero di effettuazione delle operazioni di introduzione nella distilleria o nel centro di raccolta. Resta fermo per il distillatore l’obbligo della presentazione preventiva dei piani operativi relativi all’introduzione delle partite conferite di cui all’art. 56, co. 2 D.M. 153/2001, fermo restando che, tenuto conto delle caratteristiche del processo da controllare nonché delle richieste di AGEA, detto obbligo viene inteso assolto con la comunicazione di cui sopra;
– scelta, all’atto dell’ingresso in distilleria o nel centro di raccolta, del mezzo di trasporto da campionare, il cui contenuto costituisce un campione a scandaglio di una massa complessiva di 500 tonnellate;
– presenza fisica alle operazioni di pesatura in ingresso, nella distilleria o nel centro di raccolta, del prodotto prescelto per il campionamento;
– prelevamento, nei modi di rito, del campione da ciascuno degli automezzi prescelti, questi ultimi in numero tale che la somma dei loro carichi raggiunga il richiesto 5% del quantitativo giornaliero introdotto (25 tonnellate per ogni quantitativo di 500 tonnellate da campionare);
– compilazione del verbale di prelevamento, avendo cura di riportare gli estremi del DOCO di accompagnamento, il nome o la ragione sociale del produttore conferente e la quantità conferita. In caso di selezione di un mezzo di trasporto con carico cumulativo (costituito cioè da più partite di piccola entità provenienti da altrettanti produttori conferenti), sul relativo verbale di prelevamento i suddetti dati sono riferiti a ciascun DOCO/conferente;
– confezionamento, immediatamente dopo il prelievo e nei modi di rito, del campione da inviare all’analisi. Detto campione è comunque inviato all’analisi al termine di ciascuna giornata anche in caso di introduzione in distilleria di quantitativi di sottoprodotti inferiori alle 500 tonnellate previste per il campionamento;
– spedizione del campione, come sopra confezionato, alla struttura dei laboratori chimici prescelta dal distillatore (Agenzia delle Dogane ovvero privati accreditati presso MiPAAF) per il controllo della rispondenza delle caratteristiche del prodotto conferito alle specifiche richieste per la concessione dell’aiuto.
Per quanto riguarda il controllo documentale, sia in base ai documenti di trasporto che accompagnano le materie prime conferite, sia in base alle scritturazioni tenute dalla distilleria, non si registra invece nessuna modifica, così come nessuna modifica viene disposta riguardo il controllo documentale esercitato per quanto attiene le destinazioni “usi industriali” e “produzione di bioetanolo”.
Restano ferme le istruzioni impartite relativamente alle procedure di controllo da adottare ai sensi dei D.M. n. 1 del 07/01/2009 – (così come modificato dal D.M. 19/02/2009) e D.M. n. 1991 del 29/07/2009.
L’Agenzia precisa inoltre che:
– l’obbligo del conferimento dei sottoprodotti della vinificazione si considera assolto anche presso i centri di raccolta di cui alla circ. n. 48 del 15 febbraio 1993 (che si intende estesa anche alle vinacce), nei quali, nella fattispecie, devono essere condotti i controlli richiesti;
– l’attestato E (relativo alla distillazione del vino per produzione di alcol ad uso commestibile di cui al D.M. n. 1 del 07 gennaio 2009) deve essere predisposto d’iniziativa dall’Ufficio delle Dogane competente, in numero pari ai produttori conferenti il vino in distilleria. Qualora non fosse stato ancora rilasciato, si deve provvedere immediatamente. Gli Uffici delle Dogane interessati alla misura in argomento, sono quelli di Pescara, Bari, Modena, Ravenna (tre impianti), Firenze, Palermo, Trapani (due impianti), Perugia e Padova;
– tutti i restanti attestati relativi alla campagna 2008-2009, ad eccezione di quello di cui al precedente punto, devono essere rilasciati alle ditte richiedenti entro il giorno 5 ottobre p.v.;
– i fac simile di attestati (A, B, C, D, E, F, G, H) fino ad ora comunque distribuiti sono annullati e sostituiti dai corrispondenti allegati alla nota in commento, aggiornati per tenere conto di quanto ulteriormente richiesto da AGEA;
– per la gestione delle questioni legate alla parte economica si rimanda, relativamente alle prime due misure trattate, alla nota n. 107592/R.U. del 5 agosto 2009. Relativamente all’ultima misura (distillazione di crisi), si provvederà a parte non appena stipulata l’estensione anche a quest’ultima della convenzione con AGEA.