di Daniele Vicario
Le norme in tema di triangolazioni hanno recentemente subito una importante revisione, nell’ottica dell’uniformazione del mercato interno iva unionale, uniformità che dovrebbe debuttare il prossimo 01.07.2022, superando l’attuale regime “temporaneo” che, nelle intenzioni del legislatore, doveva diventare definitivo sul finire degli anni Novanta del Secolo scorso.
In tale ambito vanno lette le nuove disposizioni previste a partire dal 01.01.2020, per effetto della introduzione della Direttiva 2018/1910/Ue.
In tal senso, la Direttiva, introducendo l’art. 36-bis nella Dir. Ue 2006/112, stabilisce regole che tendono uniformare il trattamento dell’operazione, attualmente soggetto ad interpretazioni diverse nei vari Paesi Membri.
Si tratta, in premessa, di un insieme di disposizioni che, attualmente, presentano non poche criticità operative, come attestato dalle difficoltà esplicative incontrate (e ancora presenti) nella stessa sede comunitaria deputata alla loro applicazione. 0
Le criticità si ricollegano al fatto che, introducendo l’art. 36-bis, il legislatore Ue agisce solo in un particolare ambito delle triangolazioni e non su tutti i casi triangolari.
Infatti
- la riforma opera solo in ambito ue
- la riforma non incide sulle triangolazioni interne
- la riforma non incide sulle triangolazioni non unionali
Secondo le norme in esame, inoltre, i casi disciplinati si riferiscono alla particolare posizione del promotore, definito “operatore intermedio” dal legislatore.
Secondo il legislatore unionale, in primis, nel caso di cessioni a catena, solo una delle stesse ha diritto di beneficiare della tradizionale non imponibilità, mentre le successive sono soggette a iva in altro Stato, secondo le regole che ora diremo.
In tal senso, il legislatore unitario stabilisce che, se si verifica il caso indicato (trasporto a nome e cura del promotore), solo la vendita a lui destinata dal cedente è “esente”, mentre la successiva cessione è soggetta a iva nel Paese del cessionario finale.
Volendo esemplificare, si supponga il seguente caso
con il promotore at(1) che cura il trasporto.
In questo caso, la Direttiva stabilisce due possibili casi alternativi.
In un primo caso, se il trasporto avviene a cura del promotore at(1), e il promotore non dispone di una posizione iva in Italia, la cessione effettuata nel nostro Paese è di tipo unitario, senza iva, mentre la cessione fra austriaci è di tipo interno all’Austria (e, quindi, soggetta alle norme interne austriache).
In alternativa, e sempre con il trasporto a cura del promotore, se il promotore comunica l’eventuale partita iva detenuta in Italia, l’operazione diventa italiana per la prima cessione, mentre diventa unionale per la seconda.
Poiché la disciplina Ue non interviene sulle regole generali della fatturazione iva, in tale caso
- sostanzialmente l’operazione avviene in art. 58 fra l’italiano e il soggetto passivo ue con partita iva italiana
- la seconda cessione diventa non imponibile ex art. 41 della legge unionale
Per le stesse ragioni, se la triangolazione avvenisse fra due italiani (cedente e primo cessionario), con destinazione della merce in altro Paese Membro, l’operazione verrebbe comunque predisposta (fra italiani) con il ricorso all’art. 58, mentre la successiva cessione sarebbe ex art. 41.
Infatti, tale caso rientrerebbe nella seconda ipotesi sopra indicata.
Sempre per le stesse ragioni, nessuna modifica avviene per le triangolazioni “classiche”, nelle quali il trasporto avviene a nome e a cura del cedente, che restano regolate dalla norma generale dell’art. 41.
Nel caso, infine, di una triangolazione “classica”, nella quale un soggetto italiano appare come promotore, mentre gli altri soggetti sono unionali, gli interpreti di maggior spessore ritengono che nulla sia cambiato, potendosi comunque ricorrere alla tradizionale designazione del cessionario come delegato di imposta nel suo Paese.