Lo sportello unico dell’Unione Europea per le dogane
Il regolamento UE 2022/2399 del 23 novembre 2022 istituisce un ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane, che ha lo scopo di fornire un insieme integrato di servizi elettronici interoperabili a livello nazionale e dell’Unione basato su un sistema di scambio di certificati all’interno dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane, per sostenere l’interazione e potenziare lo scambio di informazioni tra gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e i sistemi non doganali dell’Unione.
Pertanto esso stabilisce le norme relative agli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane nonché le norme sulla cooperazione amministrativa digitale e sulla condivisione di informazioni mediante serie di dati interoperabili nell’ambito dell’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane.
In realtà questo regolamento recepisce la raccomandazione formalizzata dal WISE PERSON GROUP sulla riforma al Codice dell’Unione.
Infatti la raccomandazione numero 2) del report indica chiaramente la necessità di introdurre un nuovo approccio ai dati, focalizzato su come ottenere dati di migliore qualità basati su fonti commerciali, assicurando che essi siano sottoposti a convalida incrociata, condivisi tra le amministrazioni, e meglio utilizzati per la gestione del rischio dell’UE, individuando così la necessità di un European Single Window.
Per l’attuazione di un ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane il regolamento prevede un sistema di scambio elettronico dei certificati (EU CSW-CERTEX), che interconnetta gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e i sistemi non doganali dell’Unione che gestiscono specifiche formalità non doganali.
L’ambiente dello sportello unico doganale dell’Unione europea dovrà essere allineato e reso il più possibile interoperabile con gli altri attuali o futuri sistemi doganali, quali ad esempio lo sdoganamento centralizzato di cui al regolamento (UE) n. 952/2013.
La definizione Il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe facilitare lo scambio di informazioni tra gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e i sistemi non doganali dell’Unione.
I sistemi non doganali dell’Unione dovrebbero comprendere le diverse situazioni e formulazioni giuridiche, presenti negli atti normativi, quindi il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe inizialmente comprendere i requisiti sanitari e fitosanitari, le norme che disciplinano l’importazione di prodotti biologici, i requisiti ambientali in relazione ai gas fluorurati a effetto serra e alle sostanze che riducono lo strato di ozono, nonché le formalità relative all’importazione di beni culturali.
Il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe facilitare lo scambio di informazioni tra gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e i sistemi non doganali dell’Unione. Di conseguenza, quando un operatore economico presenta una dichiarazione doganale o una dichiarazione di riesportazione che richiede che siano espletate formalità non doganali dell’Unione, dovrebbe essere possibile per le autorità doganali e le autorità competenti partner scambiare e verificare in modo automatizzato ed efficiente le informazioni richieste per il processo di sdoganamento. Il potenziamento della cooperazione digitale e del coordinamento tra le autorità doganali e le autorità competenti partner dovrebbe rendere possibili procedure prive di supporto cartaceo: più integrate, più rapide e più semplici per lo sdoganamento delle merci, con una più efficace applicazione delle formalità non doganali dell’Unione e una migliore conformità alle stesse.
Molti Stati membri hanno già istituito a livello nazionale lo sportello unico per le dogane comprensivo anche delle formalità non doganali dell’Unione previste nel regolamento sull’ EU CSW-CERTEX.
Tali ambienti nazionali dello sportello unico dovrebbero costituire le componenti nazionali dell’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane, consentendo lo scambio di informazioni e la cooperazione per via elettronica tra le autorità doganali, le autorità competenti partner (USMAF, UVAC ecc.) e gli operatori economici al fine di garantire il rispetto e l’efficace applicazione della normativa doganale e delle formalità non doganali dell’Unione comprese in EU CSW-CERTEX.
In linea con tale obiettivo, gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane dovrebbero consentire alle autorità doganali di verificare in modo automatizzato il rispetto delle formalità necessarie (sanitarie, fitosanitarie ecc.) affinché i dati siano trasmessi dal sistema non doganale dell’Unione tramite EU CSW-CERTEX. Gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane consentiranno alle autorità competenti partner di monitorare e controllare le quantità di merci autorizzate che sono state svincolate dalle autorità doganali nell’Unione.
In considerazione delle formalità non doganali dell’Unione previste dalla normativa Europea, il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe avere diverse finalità. Esso dovrebbe mettere i dati pertinenti a disposizione delle autorità doganali affinché applichino in modo migliore le politiche di regolamentazione non doganali dell’Unione mediante la verifica automatizzata di tali formalità. Dovrebbe altresì fornire i dati pertinenti alle autorità competenti partner affinché monitorino e determinino la quantità residua di merci autorizzate non cancellata dalle autorità doganali nello sdoganamento di altre spedizioni. Dovrebbe inoltre sostenere l’attuazione del principio dello «sportello unico» per l’esecuzione dei controlli di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, facilitando l’integrazione delle procedure doganali e non doganali dell’Unione in un processo di sdoganamento delle merci completamente automatizzato.
Le autorità competenti per lo sdoganamento delle merci, gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane, consentirebbero in tal modo agli operatori economici/ doganalisti di presentare in un unico punto i dati necessari richiesti dalla normativa doganale e dalla normativa dell’Unione diversa dalla normativa doganale e di ricevere il feedback elettronico delle relative informazioni dalle autorità interessate direttamente da tale punto.
In conclusione le informazioni fornite dagli operatori economici/ doganalisti, attraverso lo sportello unico per le dogane nazionale, saranno disponibili sul sistema EU CSW-CERTEX che consentirà lo scambio di informazioni tra il dominio doganale e quello non doganale.
In pratica, l’EU CSW-CERTEX dovrebbe ricevere dagli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane i dati richiesti per l’espletamento delle formalità non doganali dell’Unione applicabili e trasmetterli al rispettivo sistema non doganale dell’Unione. Tale scambio dovrebbe consentire alle autorità competenti partner di esaminare le informazioni trasmesse ai rispettivi sistemi non doganali dell’Unione e di adottare le decisioni di sdoganamento da trasmettere alle autorità doganali tramite EU CSW- CERTEX.
Le autorità doganali, a loro volta, dovrebbero trasmettere tali informazioni agli operatori economici tramite gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane.
Giammaria De Gregorio
ALLEGATO
Parte A
Formalità non doganali dell’Unione e sistemi non doganali obbligatori
Formalità non doganali dell’Unione | Acronimo | Sistema non doganale dell’Unione | Normativa pertinente dell’Unione | Data di applicazione |
Documento sanitario comune di entrata per gli animali | DSCE-A | TRACES | Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio(1) | 3 marzo 2025 |
Documento sanitario comune di entrata per i prodotti | DSCE-P | TRACES | Regolamento (UE) 2017/625 | 3 marzo 2025 |
Documento sanitario comune di entrata per i mangimi e gli alimenti di origine non animale | DSCE-D | TRACES | Regolamento (UE) 2017/625 | 3 marzo 2025 |
Documento sanitario comune di entrata per le piante e i prodotti vegetali | DSCE-PP | TRACES | Regolamento (UE) 2017/625 | 3 marzo 2025 |
Certificato di ispezione | CDI | TRACES | Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio(2) | 3 marzo 2025 |
Licenza per le sostanze che riducono lo strato di ozono | ODS | Sistema di licenze ODS 2 | Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio(3) | 3 marzo 2025 |
Gas fluorurati a effetto serra | F-GAS | Portale F-Gas e sistema di licenze HFC | Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio(4) | 3 marzo 2025 |
Licenza di importazione per i beni culturali | LDI-BC | TRACES | Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio(5) | 3 marzo 2025 |
Dichiarazione dell’importatore per i beni culturali | DDI-BC | TRACES | Regolamento (UE) 2019/880 | 3 marzo 2025 |
Descrizione generale dei beni culturali | DG-BC | TRACES | Regolamento (UE) 2019/880 | 3 marzo 2025 |
Parte B
Formalità non doganali dell’Unione e sistemi non doganali volontari dell’Unione nei casi in cui l’uso del sistema EU CSW- CERTEX sia previsto dalla normativa dell’Unione
Formalità non doganale dell’Unione | Acronimo | Sistema non doganale dell’Unione | Pertinente normativa dell’Unione diversa dalla normativa doganale | Termine per il collegamento |
Licenza di importazione per l’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale | FLEGT | TRACES | Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio(1) | 3 marzo 2025 |
Regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso | DuES | Sistema di rilascio di licenze elettroniche | Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio(2) | 3 marzo 2025 |
Certificato per il commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione | CITES | TRACES | Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio(3) | 1o ottobre 2025 |
Sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato | ICSMS | ICSMS | Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio(4) | 16 dicembre 2025 |