di Vincenzo Rovigi
CIRC. N. 20/D DEL 21.12.2015 PROVVEDIMENTO RIEPILOGATIVO DELLE ISTRUZIONI TECNICO-OPERATIVE E PROCEDURALI FINO A QUI EMANATE INERENTI IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DOGANALI MEDIANTE BONIFICO BANCARIO O POSTALE.
Con la Circ. 20/D del 21.12.2015 l’Agenzia delle Dogane ha dettato ulteriori istruzioni sulle modalità di pagamento presso gli Uffici delle Dogane.
In considerazione di quanto sopra il Consiglio Territoriale Spedizionieri Doganali della Liguria, nell’interesse degli operatori interessati, ha presentato alla Agenzia delle Dogane una memoria nella quale si chiede che anche il pagamento delle tasse di ancoraggio sia ammesso mediante utilizzo di conto di debito.
Nella predetta memoria è stata richiamata l’attenzione su quanto segue:
• l’art. 34 del T.U.L.D. considera come “diritti doganali” tutti qui diritti che la Dogana è tenuta a riscuotere in forza di una Legge, in relazione alle operazioni doganali;
• l’art. 77 del T.U.L.D. stabilisce le modalità di pagamento o di deposito dei “diritti doganali”;
• la legge n. 82 del 9.2.1963 (Revisione delle Tasse e dei diritti marittimi) e successive modificazioni ed integrazioni prevede:
– la tassa di ancoraggio delle navi che effettuano operazioni commerciali (sbarco e/o imbarco di merci)
– la tassa sulle merci sbarcate ed imbarcate;
• il D.P.R. n. 1340 del 30.08.1966 prevede la riscossione da parte della Dogana
– delle tasse di ancoraggio su ordini di introito rilasciati dall’Autorità marittima(art. 1)
– delle tasse marittime sulle merci accertate dalla Dogana sui documenti che le scortano (art. 36)
• il D.P.R. 28.05.2009, n. 107, che ha revisionato la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi, a norma dell’art. 1 – comma 989, della Legge 27.12.2006, n. 296, ed ha abrogato gli art. 1 – 2 – 17 -18 – 19 – 27 – 28 e 33 6, ed ha modificato la legge n. 82 del 9.2.1963 e successive modificazioni, prevede:
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all’art. 1 punto 1 che le navi che compiono operazioni commerciali in un porto, rada o spiaggia dello Stato o negli ambiti richiamati all’art. 3, comma 1,(gettito attribuito alle Autorità portuali come previsto dall’art. 1, comma 982, della Legge 27.12.2007, n. 296) sono soggette a pagare una tassa di ancoraggio per ogni tonnellata di stazza netta;
all’art. 1 punto 9 che per la riscossione della tassa di ancoraggio si applicano le procedure di riscossione previste dall’art. 1, comma 199, della Legge 24.12.2007 n. 244.
In un recente incontro organizzato dalla Dogana di Savona – al quale ha partecipato anche il rappresentante della Capitaneria di porto,il Responsabile dell’Area Gestione Tributi Ufficio Dogane Savona ha comunicato le seguenti direttive operative:
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In relazione alle tasse di ancoraggio, sulla cui natura di diritto doganale o meno si è in attesa di chiarimenti per verificare la possibilità l’impiego del conto di debito, la modalità di pagamento deve essere:
A) quella ordinaria (registrazione A33 – stringa presso Cassa Dogana – bonifico – accreditamento a sistema – quietanzamento)
B) bonifico bancario/postale sul conto corrente BPIOL del Ricevitore, attraverso il quale, salvo festivi o impiego del bonifico urgente, si ottiene un accreditamento, di regola, nelle 24 ore successive, con successiva registrazione di A33 e quietanzamento
C) assegno circolare nell’imminenza della partenza della nave e qualora non vi sia tempo sufficiente per il disbrigo delle incombenze amministrative da parte degli operatori . Sarà cura della scrivente esaminare ogni criticità a riguardo.
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Nel caso specifico, si richiama l’attenzione sul fatto che
la bolletta mod. A33 di pagamento della Tassa di ancoraggio dev’essere consegna al Comandante della nave e che dev’essere esibita in ogni porto nazionale dove la nave può fare scalo – nel periodo di validità
il mancato pagamento ovvero la mancata esibizione della predetta bolletta comporta, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 1340 del 30.06.1966 – che alla nave non possono essere rilasciate le spedizione (divieto di partenza).
Siamo a conoscenza che presso il porto di Taranto è ammesso il pagamento delle Tasse di Ancoraggio utilizzando il conto differito e precisamente:
• A33 n. 220 Z del 30.11.2015 Conto di debito n. 2923 M A93 n. 20
• A33 n. 64 B del 01.03.2016 Conto di debito n. 10865 W A93 n. 49
• A33 n. 65 D del 02.03.2016 Conto di debito n. 10865 W A93 n. 53
A tal fine si richiama l’attenzione sul fatto che l’ammissione al pagamento differito in quel porto è stato concesso prima della nuova procedura dettata dalla Circ. 20 D del 21.12.2015
Ma per meglio interpretare quanto sopra è opportuno rifarsi al D.P.R. 28 maggio 2009, n. 107 e le relative note