di Piero Bellante.
Con d.lgs. n. 75 del 14 luglio 2020, è stata data attuazione nell’ordinamento italiano alla direttiva PIF (2017/1371/UE), relativa alla lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea. Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 15 luglio 2020, è in vigore dal 30 giugno successivo e introduce alcune modifiche alla disciplina delle violazioni doganali contenuta nel d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, TULD.
In particolare, in attuazione dei criteri indicati nell’art. 7 della direttiva, sono state ridotte le ipotesi di depenalizzazione a suo tempo introdotte per i delitti di contrabbando dall’art. 1, comma 1, d.lgs. 15.1.2016, n. 8. La depenalizzazione è stata limitata alle condotte di contrabbando semplice quando i diritti di confine dovuti siano inferiori o uguali alla soglia di 10.000 EUR. Il d.lgs. n. 75/2020 introduce, inoltre, nell’art. 295 TULD una nuova aggravante speciale per i delitti di contrabbando puniti, oltre che con pena pecuniaria, anche con la pena detentiva da tre a cinque anni di reclusione; aggravante che scatta «quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti [sia] superiore a centomila euro». Per diritti di confine compresi tra 50 001 (soglia così modificata) e 100.000 EUR alla multa continua ad aggiungersi, invece, la reclusione fino a tre anni.
Infine, l’art. 5 del decreto di attuazione inserisce i delitti di contrabbando disciplinati dal TULD tra i c.d. reati presupposto per l’irrogazione delle importanti sanzioni amministrative, ai fini della normativa sulla responsabilità delle persone giuridiche di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Nei prossimi numeri della newsletter torneremo per gli approfondimenti.