Con la nota Prot. 85122 R.U. del 30/06/2009 l’Agenzia delle Dogane ricorda che il Regolamento (CEE) n. 2454/1993, contenente le disposizioni di applicazione del Codice Doganale Comunitario (DAC), come modificato dal Regolamento (CE) n. 1192/2008, fissa al 1° luglio 2009 la data a decorrere dalla quale tutti gli Stati Membri, i Paesi EFTA, Andorra e la Repubblica di S. Marino devono procedere all’attivazione delle nuove procedure di ricerca e recupero diritti per le operazioni di transito previste dalla quarta fase funzionale del progetto N.C.T.S. (New Computerized Transit System). Tali procedure modificano le procedure di ricerca attivate a gennaio 2006 con nota prot. n. 10001 del 29 dicembre 2005 dell’Agenzia delle Dogane (riportata in allegato alla nota in commento) ed attivano la gestione informatizzata della procedura di recupero diritti connessi all’insorgenza dell’obbligazione doganale.Per quanto riguarda invece le principali novità tecnico-procedurali introdotte dalle specifiche funzionali comunitarie, l’Agenzia rinvia al relativo corso e-learning disponibile sul suo sito che descrive l’intero processo e delle funzionalità connesse. Le novità sono illustrate per “dominio di appartenenza”.
Il “dominio esterno” comprende il colloquio tra l’ufficio di partenza e l’obbligato principale/garante, mentre il “dominio comune” comprende lo scambio di informazioni tra l’ufficio di partenza, l’ufficio di passaggio e l’ufficio di destinazione.
Per quanto riguarda il dominio esterno, l’ufficio di partenza, nel caso in cui non abbia ricevuto dall’ufficio di destinazione il messaggio “notifica di arrivo” e le informazioni relative alla casella 8 della dichiarazione di transito non siano sufficienti ad individuare il destinatario, avvia la procedura di ricerca richiedendo informazioni all’obbligato principale tramite il modello di cui all’allegato 2 della nota in oggetto e registra nell’applicazione S.TRA.D.A. l’avvenuta richiesta di informazioni.
L’obbligato principale è tenuto a fornire riscontro alla richiesta entro 28 giorni.
L’ufficio di partenza è tenuto ad inserire a sistema le informazioni ricevute in risposta alla richiesta. A tal riguardo si precisa che il sistema provvede in automatico a registrare l’esito negativo della richiesta qualora tali dati non siano inseriti entro 30 giorni.
L’ufficio di partenza deve notificare all’obbligato principale ed al garante l’avvio della procedura di recupero diritti. La notifica dell’avvio della procedura di recupero si effettua utilizzando il modello di cui all’allegato n. 3 e registrando nell’applicazione S.TRA.D.A. l’adempimento eseguito. La notifica all’obbligato principale della conclusione della procedura è inviata automaticamente dal sistema, contestualmente all’appuramento dell’operazione di transito, attraverso il messaggio IRILDES.
L’Agenzia fa presente che lo scambio dei citati allegati tra ufficio di partenza e obbligato principale/garante può essere effettuato via fax o e-mail; pertanto, è indispensabile che gli uffici territoriali provvedano a mantenere costantemente aggiornati, per ciascuna garanzia registrata nel sistema AIDA, i campi “Fax” ed “E-mail” relativi ai soggetti sopra indicati.
Per quanto rigurda il dominio comune invece, l’ufficio di partenza avvia la procedura di ricerca presso l’ufficio di destinazione o di passaggio:
il giorno successivo al termine stabilito per la presentazione delle merci all’ufficio di destinazione se non ha ricevuto il messaggio “notifica di arrivo”; il settimo giorno successivo al ricevimento del messaggio “notifica di arrivo” se non ha ricevuto il messaggio “esito del controllo”; in qualsiasi momento e senza indugio, se le autorità doganali sospettano che il regime non si sia concluso.L’ufficio di destinazione/passaggio è tenuto a rispondere entro 28 giorni.
L’Agenzia evidenzia come la principale novità introdotta nell’NCTS-fase 4 consista nella gestione informatizzata della procedura di recupero diritti nel caso di un’operazione di transito la cui procedura di ricerca si è conclusa con esito negativo. Di conseguenza, in assenza di risposta dell’ufficio di destinazione/passaggio, a differenza di quanto previsto attualmente, l’ufficio di partenza non può più inviare il messaggio di sollecito ma deve comunque procedere:
all’avvio della procedura di recupero dei diritti oppure all’appuramento “amministrativo” dell’operazione sulla base delle prove alternative fornite dall’obbligato principale.Il recupero del debito deve essere eseguito:
dall’ufficio di partenza, senza interpellare l’ufficio di passaggio o destinazione, se si accerta che l’irregolarità ha avuto luogo nel Paese di avvio dell’operazione di transito; dall’ufficio di destinazione/passaggio, qualora l’ufficio di partenza accerti che l’irregolarità non ha avuto luogo nel proprio Paese; in tal caso, l’ufficio di partenza richiede all’ufficio di destinazione/passaggio di recuperare i diritti; in caso di rifiuto, l’ufficio di partenza è comunque tenuto ad avviare il processo di recupero diritti. A tal riguardo, si ritiene opportuno precisare che qualora l’ufficio di passaggio abbia già inviato il messaggio “notifica di attraversamento”, tale ufficio non può rifiutare la richiesta di recupero dell’ufficio di partenza. dall’ufficio di destinazione/passaggio, qualora tale ufficio accerti che l’irregolarità ha avuto luogo nel proprio Paese e acquisito il nulla osta dell’ufficio di partenza al recupero dei diritti; se l’ufficio di partenza rifiuta il nulla osta, provvede l’ufficio di partenza.Al termine della procedura di recupero diritti, l’appuramento dell’operazione di transito è notificato automaticamente a tutti gli uffici coinvolti.
Al fine di agevolare gli uffici nell’istruttoria connessa alle procedure di ricerca e recupero diritti, è stata introdotta un’ulteriore funzionalità che consente all’ufficio di partenza di scambiare, con l’ufficio di destinazione/passaggio e viceversa, informazioni utili alla ricerca e al recupero diritti.
Per il dettaglio delle funzionalità illustrate più sopra, relative al colloquio tra i diversi attori del dominio esterno/comune ed alle procedure di ricerca e recupero diritti, è possibile fare riferimento all’Assistenza online di AIDA e al sopra menzionato corso e-learning.
L’Agenzia specifica inoltre che soltanto le operazioni di transito registrate in AIDA a partire dal 1° luglio 2009 sono soggette alle nuove procedure di ricerca e recupero diritti. La coesistenza con le attuali procedure è gestita da S.TRA.D.A. che applica, in relazione alla data di registrazione della dichiarazione di transito, le idonee procedure di ricerca e, se del caso (per le operazioni registrate in AIDA dopo il 1° luglio), di recupero diritti.
Di conseguenza, per le operazioni di transito acquisite anteriormente al 1° luglio 2009, la procedura di recupero diritti è effettuata in modalità cartacea.
Per quanto riguarda infine il monitoraggio delle procedure di ricerca e recupero diritti, la funzionalità di ricerca degli MRN per stato, presente nell’applicazione S.TRA.D.A., consente di ottenere un riepilogo degli MRN aggiornato in tempo reale, limitato agli ultimi 15 giorni. Dovendo procedere all’appuramento nei termini previsti, gli uffici doganali monitoreranno giornalmente lo stato degli MRN per i quali sono state attivate le procedure di ricerca e recupero diritti.
Con successivo provvedimento l’Agenzia comunicherà la conclusione degli sviluppi di ulteriori funzionalità di monitoraggio. In particolare, saranno rese disponibili le liste di MRN aggiornate in funzione dello stato del movimento. In ciascuna lista saranno elencati gli MRN per i quali è richiesta una specifica azione.
A titolo di esempio sarà possibile ottenere dall’applicazione S.TRA.D.A. la lista degli “MRN da Appurare”, relativa ai movimenti per i quali non è stato ricevuto il messaggio “esito del controllo” entro 6 giorni dal ricevimento del messaggio “notifica di arrivo”.
Tale lista, pertanto, fornirà al funzionario doganale un riepilogo di tutti i movimenti da appurare.
Le liste in questione forniranno la situazione degli MRN al giorno precedente.
Il dettaglio delle nuove funzionalità è disponibili per tutti gli utenti selezionando “Assistenza on line” presente nella home page di AIDA e successivamente la voce “STRADA” in “Dogane – Servizi Applicativi” e, per gli utenti abilitati, direttamente all’interno dell’applicazione selezionando il simbolo “?” presente nella parte superiore destra del menù dell’applicazione.
Qualsiasi anomalia di funzionamento, nell’eventualità, potrà essere segnalata all’ indirizzo: dogane.helpdesk@agenziadogane.it. Sul sito web dell’Agenzia sono disponibili il Modulo di richiesta informazioni all’obbligato principale ed il Modulo di notifica di avvio della procedura di recupero diritti.