di Redazione
In occasione di un recente incontro tra operatori APGE e Capitaneria di Porto è stato reso noto l’avvio dell’attività ispettiva del Comando delle Capitanerie di Porto in relazione al rispetto della normativa SOLAS ed alla conformità dei VGM al dettato normativo interno.
In occasione dell’incontro la Capitaneria di Porto ha espresso seria preoccupazione per la qualità molto bassa dei VGM e per le numerose irregolarità riscontrate.Nella citata sede è stato ribadito come le c.d. “bindelle” non possano essere in alcun modo definite VGM e tantomeno assimilabili alla certificazione richiesta dalla normativa interna ed internazionale. Parimenti è stato sottolineato come l’assenza di elementi certificativi della pesata (vedi certificato VGM completo) espongano Shipper, Spedizioniere ed Armatore alla concreta possibilità di verbali di contestazione ed irrogazione di sanzione pecuniaria.
Pari criticità sono state riscontrati in numerosi casi di METODO 2 non sostenuto da elementi probatori e certificativi adeguati rispetto alle richieste normative.Alla luce dei controlli effettuati nelle scorse settimane da parte del Comando delle Capitanerie di Porto e dei verbali conseguenti, abbiamo avuto notizia di sanzioni da un minimo di Euro 1.032,00 ad un massimo di Euro 6.197,00 per singolo VGM mancante comminate allo Shipper.
Riteniamo utile informare di tale circostanze per invitare tutte le aziende al massimo rispetto della normativa SOLAS, a non affidarsi a servizi di pesatura che non garantiscano la certificazione del peso o la tracciabilità del dato (fondamentale per dimostrare l’assenza di responsabilità in caso di VGM trasmessi ma non arrivati al legittimo destinatario) o, peggio ancora, all’utilizzo delle bindelle fornite dall’autotrasportatore quale dato certificativo del peso ma comunque in ogni caso non una certificazione VGM a norma SOLAS. Attenzione quindi; l’inosservanza della normativa può portare non solo alle sanzioni che sono state irrogate per diverse migliaia di euro per singolo VGM mancante ma anche, come previsto, alla denuncia in sede penale nei casi di violazione di cui all’art. 483 del Codice Penale.