di Cosimo Ventucci – Presidente Federale Onorario ANASPED
La velocità degli scambi internazionali e il sensibile loro incremento quantitativo è compatibile con la accelerazione dei controlli doganali, mirati all’interesse dell’erario e ai meccanismi legati alla economia e sicurezza dell’Unione Europea. L’evoluzione di detti controlli è mirata alla gestione del “ rischio” connesso alle operazioni doganali, il cui controllo fisico raggiunge appena il 5% delle dichiarazioni presentate. Limitare, infatti, i controlli e le formalità doganali è sancito nel Codice Doganale Europeo, in vigore dal primo Maggio 2016 per poi raggiungere nel 2020 la sua pienezza operativa.
L’impegno primario in capo alla figura del dichiarante doganale, prevista nel nuovo Codice, rimane la responsabilità di fornire informazioni esatte e complete che possono non essere accertate all’atto dello svincolo della merce; ma che la Dogana potrà svolgere successivamente allo sdoganamento. In questo caso si applica l’istituto della “ revisione di accertamento” che può essere attivato dall’importatore o dalla Dogana stessa, e che porta al riesame del dichiarato con le possibili rettifiche e conseguenti sanzioni se si riscontrano difformità al dichiarato.
La Dogana italiana è al passo con i tempi con un proficuo utilizzo dell’informatica applicata a tutte le fattispecie delle dichiarazioni doganali; ciò comporta una attività di controlli immediati e “ a posteriori” che implicano una professionalità da parte del dichiarante, specifica del Doganalista e tale da evitare le pesanti sanzioni rubricate nell’art.303 del d.l. n°16/2012. E’, pertanto, dell’importatore la scelta del suo rappresentante al fine di essere assistito senza incorrere in ulteriori spese per errate dichiarazioni, comminabili anche se commesse in buona fede.
Le difficoltà della normativa dei 288 articoli che costituiscono il Nuovo Codice Doganale, a cui si affiancano le numerose circolari applicative e Regolamenti in essere, presuppone, pertanto, una esperienza operativa di chi opera fattivamente negli spazi doganali, tenendo presente che il Nuovo Codice ha caratteristiche che si conformano più ai Paesi del Nord Europa che al nostro, la cui fiscalità interna mal si adatta alle nuove norme.