Il 30 ottobre 2013 è entrato in vigore il regolamento (UE) 952/2013 del 9 ottobre 2013, “che istituisce il codice doganale dell’Unione”. La sua concreta applicazione è differita al primo maggio 2016, ad eccezione degli articoli recanti conferimento di competenze di esecuzione alla Commissione. Giunge finalmente al termine, non senza difficoltà, un percorso complesso durato cinque anni che non ha mancato di generare incertezze interpretative e normative, dal momento che il regolamento in parola abroga mediante rifusione il regolamento (CE) 450/2008 (codice doganale aggiornato) entrato in vigore il 24 giugno 2008, ma rimasto inefficace ed inapplicabile. Fino al primo maggio 2016 continuerà dunque ad essere applicabile il regolamento (CEE) 2913/92 (codice doganale comunitario) che, a decorrere dalla stessa data, sarà abrogato.
Il nuovo regolamento risponde a nuove e complesse esigenze dettate da un contesto commerciale internazionale in continuo cambiamento, dalla necessità di adeguare il codice al Trattato di Lisbona ed al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), dalla evoluzione normativa comunitaria e multilaterale e dalla necessità di promuovere strumenti informatici per il dialogo tra operatori economici ed Amministrazione. Ci si muove dunque in un quadro normativo di generale semplificazione ed armonizzazione (talvolta di deregolamentazione). Le semplificazioni passano sistematicamente attraverso il filtro di uno status che l’Unione europea ha promosso negli anni, quello di Operatore economico autorizzato (AEO), soggetto “affidabile”, dunque privilegiato per l’accesso alla maggior parte dei benefici previsti dalla norma.
Il Legislatore assegna compiti di vera e propria supervisione degli scambi internazionali (cfr. art.3) alle Autorità doganali, che oggi più di prima giocheranno un ruolo centrale nella tutela degli interessi finanziari della UE e nella difesa del commercio leale, della sicurezza dei cittadini e dell’ambiente della UE.
Gli aspetti maggiormente innovativi sono inoltre costituiti dalla attivazione di controlli doganali sempre più coerenti e standardizzati all’interno dell’Unione, onde evitare situazioni distorsive ed anticoncorrenziali; dalla possibilità di convogliare i diversi controlli sulle merci in uno unico momento ed in un unico luogo (sportello unico). È stato inoltre sancito il principio della sanzione “effettiva, dissuasiva e proporzionata”, alla quale ciascuno Stato membro deve conformarsi; è stata unificata la gestione della analisi e della gestione del rischio; è stato introdotto il principio della autovalutazione (self assessment), è stata inoltre semplificata la materia delle garanzie ed è stata prevista la possibilità dello sdoganamento centralizzato in conformità con quanto disposto nella Convenzione riveduta di Kyoto (Convenzione internazionale per l’armonizzazione e la semplificazione dei regimi doganali). I regimi doganali sono stati semplificati nell’ottica di una migliore lotta alle frodi e di una più snella circolazione delle merci legali; i regimi doganali economici e sospensivi sono ora accorpati nei nuovi “regimi speciali”: “perfezionamento”, “transito”, “deposito” e “uso particolare”. Infine, In tema di rappresentanza doganale, è stata eliminata la possibilità che uno Stato membro possa riservarne l’esercizio con una legge interna, pur consentendo a ciascuno Stato di definirne condizioni di esercizio.