di Gennaro D’Acunto
Il valore delle merci all’importazione è determinato ai sensi degli artt. 70 e seguenti del Regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU).
L’articolo 70 del CDU fissa il seguente principio:
“1. La base primaria per il valore in dogana delle merci è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione, eventualmente adeguato.
….”
Solo nel caso in cui il valore in dogana non possa essere determinato ai sensi dell’articolo 70 del CDU trova applicazione il disposto del successivo articolo 74 dello stesso codice comunitario che testualmente recita:
“1. Quando il valore in dogana delle merci non può essere determinato a norma dell’articolo 70, si prendono in considerazione, nell’ordine, le lettere da a) a d) del paragrafo 2, fino alla prima di queste lettere che consente di determinarlo.
……
- Il valore in dogana, ai sensi del paragrafo 1, è:
- a) il valore di transazione di merci identiche, vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;
- b) il valore di transazione di merci similari, vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;
…..”
Laddove ai sensi dell’art. 1, par. 2, del Regolamento (UE) n. 2447/2015 ( RE) :
– per «merci identiche» si intendono: merci prodotte nello stesso paese e uguali sotto tutti gli aspetti, ivi comprese le caratteristiche fisiche, la qualità e la rinomanza. Differenze di presentazione di scarso rilievo non impediscono di considerare identiche le merci altrimenti conformi alla presente definizione (art. 1, par. 2, n. 4, del RE), e
– per <<merci simili>> si intende: merci prodotte nello stesso paese che, pur non essendo uguali sotto tutti gli aspetti, presentano caratteristiche analoghe e sono composte di materiali analoghi, tanto da poter svolgere le stesse funzioni e da essere intercambiabili sul piano commerciale; la qualità delle merci, la loro rinomanza e l’esistenza di un marchio di fabbrica o di commercio rientrano tra gli elementi da prendere in considerazione per stabilire se determinate merci siano similari (art. 1, par. 2, n. 14, del RE).
Ancora si rappresenta che ai sensi dell’articolo 141 del RE:
“1. Nel determinare il valore in dogana di merci importate in conformità dell’articolo 74, paragrafo 2, lettere a) o b), del codice si utilizza il valore di transazione di merci identiche o similari vendute allo stesso livello commerciale e in quantitativi sostanzialmente equivalenti a quelli delle merci oggetto della valutazione.
Qualora non si possano identificare vendite di questo tipo, il valore in dogana è determinato sulla base del valore di transazione di merci identiche o similari vendute a un altro livello commerciale o in quantitativi diversi. Tale valore di transazione dovrebbe essere corretto per tener conto delle differenze imputabili al livello commerciale e/o ai quantitativi.
- Si apporta una correzione per tener conto delle differenze significative nelle spese tra le merci importate e le merci identiche o similari in questione derivanti dalle diverse distanze o dai diversi modi di trasporto.
- Se si riscontra più di un valore di transazione per merci identiche o similari, per determinare il valore in dogana delle merci importate si fa riferimento al più basso di questi valori.
- …..
- Si tiene conto del valore di transazione di merci prodotte da un’altra persona solo quando non si trova un valore di transazione per merci identiche o similari prodotte dalla stessa persona che ha prodotto le merci oggetto della valutazione.”
Per la corretta determinazione del valore in Dogana è quindi obbligatorio fare riferimento al valore di transazione e, solo nel caso in cui tale valore dovesse risultare inapplicabile, ricorrere alla sua determinazione con gli altri metodi previsti rispettando rigorosamente sia l’ordine con cui gli stessi sono elencati che le condizioni previsti per la loro applicazione.
Qualora in sede di accertamento la dogana dovesse contestare il valore dichiarato in quanto difforme da quello espunto dalle banche dati (Cognos o Merce) delle quali dispone, ma il cui accesso è precluso a terzi, è opportuno che i conseguenti atti d’accertamento ne riproducano i contenuti in maniera sufficiente e chiara, altrimenti precludendosi al contribuente la possibilità di verificare la correttezza del ragionamento posto a base della eventuale rettifica della bolletta doganale e, pertanto, limitandone il diritto alla difesa.
La natura della merce in valutazione non si presta infatti a raffronti sulla base della sola classificazione doganale, posto che nella medesima classifica doganale vanno ricompresi una varietà di prodotti ben diversi per la loro composizione qualitativa e per il tipo di lavorazione eseguita.
E’ del pari del tutto evidente che, anche ai soli fini di valutare l’attendibilità della dichiarazione di parte, non possa farsi riferimento che a merce della stessa qualità, sia in relazione alla composizione del prodotto che al grado di lavorazione, al design, allo styling, ecc.
Come si può facilmente intuire possono rientrare nella stessa nomenclatura doganale un’ampia varietà di prodotti, di qualità diversa, siano essi prodotti di pregio, ovvero prodotti di basso costo.
Per prevenire eccezioni di parte sarebbe opportuno che la Dogana fornisse quantomeno la videata risultante dall’interrogazione della banca dati utilizzata (MERCE ora COGNOS).