Lo Statuto Anasped

 

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STATUTO ANASPED

(modificato dall’Assemblea Straordinaria del 9 aprile 2016)

 

TITOLO I : Costituzione e scopi

 Art. 1 

  1. La Federazione Nazionale Spedizionieri Doganali, anche indicata con l’acronimo ANASPED – dotata di personalità giuridica riconosciuta con D.P.R. 20 aprile 1963, n. 904, è costituita tra Associazioni ed Organizzazioni di categoria di doganalisti, così definiti dall’art. 9 della legge 25 luglio 2000, 213. Essa ha carattere apolitico e durata illimitata.
  1. La Federazione ha sede in Roma, ma potrà istituire uffici dipendenti anche altrove.

Art. 2 

La Federazione ha per scopo l’intervento nelle questioni generali dell’attività degli spedizionieri doganali, compresa l’attività sindacale, di sostegno professionale e tutela degli spedizionieri doganali e dei loro ausiliari e/o tirocinanti, dipendenti, collaboratori nonché delle imprese associate con particolare riguardo al commercio ed al traffico internazionale delle merci.

Le sue principali funzioni sono:

  • a) rappresentare la categoria in sede nazionale presso enti, autorità ed amministrazioni pubbliche e private; di studiare e risolvere i problemi comunque riguardanti la categoria e di curare l’applicazione delle risoluzioni adottate;
  • b) valorizzare le funzioni e l’opera professionale degli spedizionieri doganali attraverso l’organizzazione di apposite attività comunicative, informative e formative finalizzate alla crescita ed all’aggiornamento professionale degli iscritti, nonché allo sviluppo ed alla diffusione, dell’immagine della categoria quali intermediari tra imprese e dogane nelle operazioni di commercio estero con funzioni di facilitazione dei traffici.
  • c) salvaguardare l’aspetto occupazionale e previdenziale della categoria con particolare riguardo alle fasce meno tutelate.
  • d) Promuovere e mantenere in sede nazionale ed internazionale rapporti ed intese con uffici, enti o associazioni interessanti direttamente o indirettamente la categoria;
  • e) provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti della categoria in tutti gli enti ed organismi a carattere nazionale ed internazionale in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;
  • f) esercitare tutte quelle altre funzioni che siano ad essa demandate dalla legge, regolamenti o disposizioni delle autorità competenti,

 

TITOLO II: SOCI

 

Art. 3 

  1. Aderiscono alla Federazione – come soci – le associazioni e le organizzazioni di categoria, comunque denominate, fra spedizionieri doganali, di cui all’articolo 3 comma 3 il cui statuto non contrasti con le norme e i principi contenuti nello statuto della Federazione.
  1. Le associazioni e le organizzazioni di categoria aderenti hanno competenza nella Regione dove è ubicata la sede legale; nel caso in cui più associazioni siano presenti nello stesso territorio di riferimento, la rappresentatività regionale sarà assicurata alternativamente nel Consiglio direttivo tramite il delegato effettivo (con potere di voto) e gli altri delegati regionali (con potere consultivo non vincolante).
  1. Possono aderire alle associazioni ed organizzazioni di categoria, di cui ai comma precedenti, anche le imprese, compresi i soggetti aventi personalità giuridica propria, delle quali uno spedizioniere doganale, un doganalista o rappresentante doganale comunitario risulti titolare dell’impresa o ne ricopra la carica di amministratore nonché i loro ausiliari e/o tirocinanti; possono inoltre aderire, senza diritto di voto i dipendenti, i collaboratori e le altre imprese associate che perseguano le stesse finalità della Federazione.

Art. 4

 

  1. La domanda di ammissione, presentata dall’Associazione o dall’Organizzazione di categoria, viene presentata alla Federazione che, a mezzo del Consiglio Direttivo, decide in merito all’accettazione.
  1. L’ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza di voti, sulla base dei seguenti requisiti:
    • gli appartenenti alle Associazioni debbono essere Spedizionieri Doganali/doganalisti iscritti all’Albo, Spedizionieri Doganali non iscritti all’Albo, soggetti aventi personalità giuridica propria di cui all’articolo 3 comma 3, tirocinanti e ausiliari senza diritto di voto, rappresentanti doganali comunitari previsti dalla normativa Europea, ai sensi della legge 213/2000, nonchè dalle norme comunitarie in materia;
    • i soci iscritti alla singola Associazione debbono possedere i requisiti previsti dal T.U. della legge doganale D.P.R. n. 43 del 23 gennaio 1973 e successive modifiche ed integrazioni.
  1. La domanda deve indicare la denominazione e la sede dell’associazione o dell’organizzazione di categoria la data di costituzione, il numero degli iscritti e la sua durata se a tempo determinato, i nomi delle persone che ne hanno la legale rappresentanza.
  1. Alla domanda devono essere allegate copia dell’atto costitutivo e dello statuto, nonché l’elenco nominativo degli iscritti nonché dei titolari o amministratori delle imprese aventi qualifica di soci effettivi e gli ausiliari, tirocinanti, dipendenti, (collaboratori ed imprese associate di cui al terzo comma dell’articolo 3).
  1. Ogni variazione dei dati indicati nella domanda dovrà essere comunicata al Consiglio Direttivo della Federazione entro il termine previsto al successivo articolo 11.
  1. L’ammissione dei soci è deliberata dal consiglio direttivo a maggioranza di voti.
  1. Il richiedente non ammesso ha facoltà di ricorrere entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto al collegio dei probiviri. Il rigetto deve essere motivato.
  1. Il consiglio direttivo sentito il lodo del collegio dei probiviri riprenderà in esame la domanda ed i motivi del ricorso e delibererà definitivamente in occasione della sua prima riunione.

Art. 5 

  1. Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota di ammissione e di una quota sociale annuale, il cui ammontare sarà proporzionale al numero di soci effettivi iscritti in ciascuna associazione od organizzazione.
  1. L’importo della quota sociale annuale sarà determinata dal Consiglio Direttivo entro il 30 settembre di ogni anno con effetto per l’anno successivo.
  1. Gli associati sono tenuti al pagamento della quota per due anni, e successivamente di anno in anno, finché non abbiano dato le dimissioni per lettera raccomandata entro il 31 luglio.

Art. 6 

  1. Gli associati conservano piena autonomia nell’esplicazione della loro attività, ma la loro azione dovrà uniformarsi alle direttive della Federazione per ciò che riflette gli interessi di ordine generale e non può investire questioni che per la loro natura sono di competenza della Federazione, pur avendo facoltà di sottoporre qualunque argomento all’esame degli organi federali.
  1. Gli associati e i loro rappresentanti riconoscono, tra i valori fondamentali dell’associazione, il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge e alle norme fiscali, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la libera concorrenza. Le imprese che aderiscono alle suddette associazioni respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell’ordine e le istituzioni, denunciando, anche con l’assistenza dell’associazione, ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi. Il mancato rispetto del codice etico dell’associazione e dei doveri degli associati è sanzionato nei termini previsti dallo statuto e dal codice deontologico adottato dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali.

Art. 7 

La qualifica di associato si perde:

  1. per recesso che non esonera dagli impegni assunti se non nei modi e termini di cui all’art. 5;
  1. per espulsione che viene deliberata dall’assemblea su proposta del consiglio direttivo per compimento di atti, da parte dell’associato, che siano in contrasto con gli scopi sociali o abbiano recato pregiudizio all’attività e/o danno materiale o di immagine alla Federazione o per incompatibilità con la sua appartenenza alla Federazione;
  1. per la mancata osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6, punto 2, dello Statuto e per il mancato rispetto del codice deontologico e dei doveri degli associati

Art. 8 

L’associato che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte della Federazione non conserva alcun diritto sul patrimonio sociale.

 

TITOLO III: Organi della federazione 

Art. 9 

Sono organi della Federazione:

  • l’assemblea
  • il Presidente
  • il consiglio direttivo;
  • il collegio dei revisori;
  • il collegio dei probiviri.

Art. 10 

Tutte le cariche sono gratuite e non possono essere assunte che da persone fisiche appartenenti ad una delle categorie rappresentate dalla Federazione, indicate dal regolamento.

Art. 11 

  1. L’assemblea è costituita dagli associati che partecipano all’assemblea mediante i propri rappresentanti, i quali hanno diritto ad un voto per ogni iscritto alla propria associazione o organizzazione, come previsto dal regolamento.
  1. Il numero degli spedizionieri doganali iscritti all’associazione dovrà essere dichiarato e provato agli effetti del presente articolo al momento dell’adesione e successivamente alla fine di ciascun semestre solare di ogni anno.
  2. Non sono ammesse deleghe.
  1. Ciascun associato perde il diritto di voto in casi di mancato versamento della quota annuale così come determinata ai sensi dell’art. 5.

Art. 12 – Assemblea dei Soci 

  1. L’Assemblea Generale dei Soci si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.
  1. Sono di competenza dell’assemblea ordinaria:
    • l’approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
    • l’approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell’avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione, negli anni in cui occorra;
    • la nomina del Presidente;
    • l’attribuzione di cariche onorifiche;
    • la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
    • la nomina del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
    • la nomina del Presidente e dei componenti del Collegio dei Probiviri;
    • l’approvazione di regolamenti interni;
    • l’esame dei problemi di ordine generale interessanti la categoria e fissa le direttive sull’attività dell’Associazione;
    • delibera su tutti gli argomenti che sono di sua competenza per legge e per statuto o che siano stati posti all’ordine del giorno.
  1. L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l’anno:
  • entro il secondo semestre per l’approvazione del Bilancio Preventivo e del programma di attività sociale per l’anno successivo;
  • entro i primi quattro mesi dell’anno per l’approvazione del conto consuntivo, della destinazione dell’avanzo di gestione nonchè per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi di gestione.
  1. Sono di competenza dell’Assemblea straordinaria
    • le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione,
    • lo scioglimento dell’Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.
  1. L’Assemblea straordinaria è convocata altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta del Collegio dei Revisori o di almeno di 1/3 dei Soci iscritti alle associazioni e per apportare modifiche all’atto costitutivo o allo Statuto ed al Regolamento per l’applicazione dello Statuto.
  1. Per le modificazioni dell’atto costitutivo, dello Statuto e del Regolamento di attuazione dello Statuto, è necessario che all’Assemblea siano presenti, tante Associazioni rappresentanti i tre quarti dei soci iscritti. L’Assemblea delibererà con il voto favorevole della maggioranza .

Art. 13 

  1. La convocazione dell’assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è fatta a mezzo di lettera raccomandata o, in alternativa, a mezzo telefax o posta elettronica certificata, purché ne sia verificata la provenienza, da inviarsi ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere gli argomenti da trattare, il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza.
  1. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida con la presenza della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci iscritti alle associazioni;
    • trascorse due ore dall’ora fissata dall’avviso, l’assemblea sarà valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti;
    • l’assemblea straordinaria, è valida con la presenza di due terzi dei voti spettanti a tutti i soci.
  1. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
  1. Per le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto è necessaria la presenza all’assemblea dei tre quarti dei voti spettanti a tutti i soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza.
  1. Le deliberazioni devono constare da verbale.

Art.14

  1. Il presidente è eletto dall’assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
  1. a tutti gli effetti ha la rappresentanza legale della Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio con relativa facoltà di agire e resistere;
    • può conferire deleghe o procure per singoli atti o per categorie di atti,
    • convoca e presiede le riunioni dell’assemblea
    • convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo
    • adempie a tutte le funzioni che siano a lui affidate dal presente statuto
  1. Il presidente federale attualmente in carica è onorario e adempie a tutte le funzioni che siano a lui affidate dal presente statuto e che gli siano delegate dagli organi della Federazione.

 

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo 

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da due rappresentanti di cui uno effettivo e l’altro supplente, proposti dalla totalità dei soci, insediati nel territorio compreso nella giurisdizione di ciascuna Regione. Se nel territorio insistono più associati, si provvede alla indicazione dei nominativi di comune accordo, e, in difetto, ricorrendo al voto di tutti gli iscritti da esprimersi attraverso un’assemblea comune.
  1. La proposta dei rappresentanti nel Consiglio Direttivo di cui al precedente comma è fatta con elenco di tre nominativi, da depositare in busta chiusa, all’Assemblea della Federazione che provvede alla ratifica nell’ordine in cui sono stati espressi.
  1. Il nominativo che risulta al primo posto nell’elenco, fra quelli approvati dall’assemblea, è considerato quale rappresentante effettivo.
  1. Il nominativo che risulta al secondo posto nell’elenco, fra i nominativi ratificati dall’Assemblea, è considerato quale rappresentante supplente.
  1. Il membro supplente sostituisce l’effettivo in caso di impedimento o assenza e ne svolge le funzioni;
  1. Il consiglio direttivo elegge fra i suoi componenti:
    • due vice presidenti, e su proposta del Presidente il vice Presidente vicario,
    • il segretario,
    • il vice segretario,
    • il tesoriere
    • eventualmente altre cariche per determinate funzioni.
  1. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni, i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 16 

Nell’assenza o impedimento del presidente tutte le di lui mansioni spettano al vice presidente vicario.

Art. 17 

  1. Il consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione ed inoltre ha il compito di:
    • curare il raggiungimento dei fini statutari, in armonia con le deliberazioni dell’assemblea;
    • nominare o designare i rappresentanti della Federazione in tutti gli enti od organismi a carattere nazionale e internazionale in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;
    • deliberare sull’assunzione ed il licenziamento del personale della Federazione stabilendone le mansioni ed il compenso;
    • adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto.
  1. Il consiglio direttivo ha facoltà di chiamare di volta in volta, per lo studio di determinati problemi, uno o più esperti scelti anche fra persone non appartenenti alla categoria con funzioni esclusivamente consultive

Art. 18

  1. Il consiglio direttivo è convocato, con i revisori, dal proprio presidente tutte le volte che lo ritenga necessario od a richiesta di almeno un terzo dei componenti ovvero su richiesta dei revisori oppure dei probiviri.
    I revisori debbono assistere alle adunanze del Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 2405 del Cod. Civ.
  1. La convocazione è fatta a mezzo telefax o posta elettronica, purché ne sia verificata la provenienza da inviarsi almeno dieci giorni prima dell’adunanza e, nei casi d’urgenza, a mezzo di telegramma almeno tre giorni prima.
  1. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la metà più uno dei componenti del consiglio direttivo.
  1. I componenti dimissionari o assenti a più di tre riunioni verranno sostituiti ed il consiglio stesso provvederà in merito, sentito il parere del socio interessato.
  1. Il consiglio direttivo può cooptare i rappresentanti dei soci risultati assenti all’assemblea generale, purché in regola con il contributo sociale.
  1. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti.
  1. Ogni consigliere effettivo ha diritto ad un voto. In caso di sua assenza il voto spetta al Consigliere supplente.
  1. Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto da almeno un terzo dei componenti.
  1. A parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 19 

  1. Il Collegio dei Revisori è formato da cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti.
  1. Il Presidente del Collegio ed i revisori sono eletti dall’assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
  1. Partecipano al Consiglio Direttivo con voto consultivo.
  1. Essi adempiono la loro funzione ispettiva sulla gestione amministrativa e ne riferiscono all’assemblea, vigila sull’osservanza della legge e dello statuto.

Art. 20 

  1. Il collegio dei probiviri è composto da cinque membri di cui tre effettivi, dei quali uno con funzioni di presidente, e di due supplenti.
  1. Il Presidente del Collegio ed i probiviri sono eletti dall’assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
  1. E’ prevista la loro partecipazione al consiglio direttivo ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario.

 

TITOLO IV: patrimonio sociale e bilancio 

Art. 21 

  1. Le entrate ordinarie sono costituite:
    • dalle quote associative annuali e di ammissione sulla cui misura e modalità di versamento delibera anno per anno il consiglio direttivo in base ai criteri di massima stabiliti dall’assemblea;
    • da eventuali contributi volontari degli associati
    • dai proventi di pubblicazione e di eventuali servizi;
    • dalle rendite patrimoniali;
    • da eventuali contributi assegnati in via ordinaria da enti o da privati.
  1. Ogni altra entrata ha carattere straordinario.
  1. La gestione delle entrate ordinarie o straordinarie è affidata al consiglio direttivo.

Art. 22 

  1. L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
  1. Il consiglio direttivo compilerà entro il 30 settembre il bilancio di previsione per l’anno seguente ed il bilancio consuntivo entro il 31 marzo di ogni anno.
  1. I bilanci vanno sottoposti all’approvazione dell’assemblea:
    • il bilancio preventivo entro il secondo semestre dell’anno
    • il bilancio consuntivo entro i primi quattro mesi dell’anno

TITOLO V: Disposizioni generali 

Art. 23 

La riunione di insediamento del consiglio direttivo è convocata un’ora dopo la fine dell’assemblea nel corso della quale sono stati nominati i membri del consiglio direttivo medesimo ed è presieduta dal Consigliere più anziano.

 

TITOLO VI: Disposizioni finali 

Art. 24 

Il patrimonio dell’Associazione, in caso di scioglimento di quest’ultima e indipendentemente dalla causa di scioglimento, deve essere devoluto ad un’altra Associazione che abbia finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25 

Qualsiasi norma contenuta nel regolamento per l’applicazione dello statuto in contrasto con le presenti disposizioni è abrogata.