Con la Circolare 10/D dell’11 maggio 2012, l’Agenzia delle Dogane informa che in ottemperanza alle modifiche introdotte dall’art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 /recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, cd. “legge di stabilità 2012”), il certificato camerale, previsto dalla circolare 36/D del 28.12.2007, richiesto ai fini dell’ottenimento della certificazione AEO, non è più richiesto.
In particolare, all’atto dell’esame dell’istanza, entro i termini indicati nella nota prot. 175429 del 13.12.2009, il personale dell’Ufficio delle dogane competente per la ricezione e gestione dell’istanza dovrà visionare tramite accesso alla banca dati “TELEMACO” o “SERPICO” il nominativo del richiedente persona fisica o del/dei rappresentanti legali del richiedente persona giuridica al fine di verificare che la dichiarazione sostitutiva di cui agli allegati 3 o 3bis, della Circolare 36/D del 28.12.2007 come modificata dalla circolare 41/D del 30.12.2011, resa ai sensi del DPR 445/2000, sia presentata dai soggetti indicati dalla medesima (il richiedente persona fisica e il/i legale/i rappresentante/i se il richiedente è una persona giuridica) e successive modifiche. Qualora le dichiarazioni sostitutive non siano presentate da tutti i soggetti previsti, l’istanza dovrà essere integrata dalla documentazione aggiuntiva e posta nel relativo stato di AIDA.
Per quanto ruguarda l’acquisizione delle comunicazioni antimafia (ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 2 giugno 1998, n. 252), l’Agenzia comunica che questa sarà effettuata dall’Ufficio Regimi Doganali e Fiscali della Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti, mediante accesso alla banca dati della Prefettura di Roma, tramite il sistema SI.CE.ANT – Sistema Informatizzato Certificazione Antimafia.
Il controllo sarà effettuato su tutte le istanze accettate a partire dal 1° gennaio 2012. L’acquisizione delle comunicazioni antimafia avverrà immediatamente dopo l’accettazione dell’istanza da parte del medesimo Ufficio centrale regimi doganali e fiscali e sarà acquisito agli atti dello stesso.
Gli Uffici delle dogane saranno informati, nel corso della fase di audit, dell’esito dell’acquisizione solo nel caso in cui dall’accesso alla predetta banca dati risulti l’esistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n 490 a carico del o dei soggetti di cui all’art. 2, comma 3, del citato D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. 3
La circolare 10/D precisa inoltre che le dichiarazioni sostitutive di cui agli allegati 3 e 3bis della circolare 36/2007, sono richieste con la duplice finalità di:
a) verificare in capo al soggetto richiedente – persona fisica o ai legali rappresentanti del richiedente-persona giuridica (inclusi i soggetti che abbiano ricevuto formale procura in materia doganale), la mancanza dei motivi ostativi di cui all’art. 14 septies, let. b) e c) del reg. (CEE) 2454/93, condizione essenziale per l’accettazione dell’istanza ai fini dell’ottenimento di una certificazione AEO e che riguardano condanne subite anche in data precedente ai tre anni antecedenti alla presentazione dell’istanza;
b) esaminare in anticipo e quindi valutare le eventuali situazioni giuridiche in capo al soggetto richiedente – persona fisica o ai legali rappresentanti del richiedente-persona giuridica ai fini della valutazione in sede di audit del requisito dell’affidabilità doganale di cui all’art. 14nonies del citato Reg. (CEE) 2454/93 e del punto 1.2.3. della circolare 36/2007 e successive modifiche. Ciò al fine di velocizzare il procedimento amministrativo, consentendo all’Amministrazione doganale di valutare l’eventuale applicazione del medesimo art. 14nonies, p.1, ultimo capoverso.
Rispetto a dette dichiarazioni sostitutive di certificazione, acquisite in sede di presentazione dell’istanza, l’Ufficio delle dogane procederà alla verifica di cui sopra.
In fase di audit, poi, l’ufficio delle Dogane procederà al controllo a tappeto delle stesse chiedendone la verifica di veridicità alla competente Procura della Repubblica, secondo le modalità individuate al punto 12.3 della circolare 36/2007. Il controllo in questione mira a verificare i requisiti di cui ai richiamati art. 14 septies, lett. b) e c) e art. 14 nonies del Reg. (CEE) 2454/93.
Nhe nel caso di persone giuridiche, per gli amministratori diversi dal o dai rappresentanti legali (non avendo essi prodotto la dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato 3bis), l’ufficio delle dogane, al fine di verificare i requisiti di cui all’art. 14nonies del reg. (CEE) 2454/93, dovrà richiedere il certificato dei carichi pendenti e il casellario giudiziale come “acquisizione d’ufficio delle informazioni”, da attivare immediatamente dopo l’inizio della fase di audit secondo le modalità individuate al punto 1.2.3 della circolare 36/2007.
Il controllo e le acquisizioni d’ufficio delle informazioni devono essere effettuati prima dell’emissione del provvedimento finale. I termini del procedimento non sono interrotti, né sospesi in conseguenza di tale controllo, per cui gli Uffici delle dogane dovranno procedere agli adempimenti di cui sopra entro i termini relativi alla fase di audit stabiliti in 80 giorni di calendario più eventuali 30 dal punto 2 della nota prot. 175429 del 23.12.2009.
A tale proposito gli Uffici delle dogane vengono invitati a contattare al più presto le Prefetture competenti nel proprio ambito territoriale, al fine di conseguire (ove disponibile) la registrazione al servizio riservato alle P.A. di richiesta dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti “on line” previsto sia per il controllo delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 che per la richiesta d’ufficio dei certificati in parola.
Qualora dal controllo a tappeto delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del contenuto della autocertificazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente concessi (art 75 del DPR 445/2000). Ciò implica che se la non veridicità riguarda i motivi ostativi di cui all’art. 14septies, lett. b) e/o c) del Reg. (CEE) 2454/93, si procede al rigetto dell’istanza e, quindi, al diniego di certificato AEO a seguito della constatata mancanza dei pre-requisiti necessari all’accettazione dell’istanza stessa. In pratica, come chiarito dalla stessa Commissione Europea tramite l’Helpdesk AEO, ai sensi dell’art. 9, p.1 del Reg. CEE 2913/1992, una decisone favorevole all’interessato (accettazione dell’istanza) è revocata o modificata quando, in ipotesi diverse in applicazione all’art.8 del medesimo regolamento non ricorrevano uno o più presupposti per la sua adozione.
Qualora dal controllo emergano dichiarazioni mendaci, atti falsi o uso degli stessi nel procedimento in esame, l’ufficio delle Dogane inoltrerà immediatamente notizia di reato alla competente Procura della Repubblica ai sensi dell’art. 76, c. 1, del citato DPR 445/2000.
Si rammenta che, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 76 del DPR 445/2000, l’esibizione di atto contenente dati non veritieri equivale ad uso di atto falso.
La dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato 3 e 3bis ha la stessa validità temporale dei documenti sostituiti e cioè sei mesi dalla data di rilascio, e non deve essere autenticata, pertanto, non è soggetta ad imposta di bollo né richiede in allegato copia del documento di identità.
Considerata la validità temporale di tale dichiarazione sostitutiva gli uffici delle Dogane in sede di post-audit provvederanno ad effettuare “a campione” l’acquisizione d’ufficio delle informazioni relative ai carichi pendenti e al casellario giudiziale presso la competente Procura della Repubblica ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti di cui all’rt. 14nonies del Reg. (CEE) 2454/93. L’acquisizione delle informazioni presso la Procura è obbligatoria nel caso in cui l’Amministrazione doganale abbia informazioni o notizie che si renda necessario verificare per il mantenimento della certificazione AEO.