REGOLAMENTO (UE) N. 143/2011 DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 2011 – recante modifica dell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH»)
Come ben noto il REACH è l’acronimo di Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche.
Il Regolamento REACH è entrato in vigore il 1° giugno 2007 e ha l’obiettivo di razionalizzare e migliorare il precedente quadro legislativo in materia di sostanze chimiche dell’Unione europea (UE).
Sulla Gazzetta Ufficiale Europea L 44 del 18 febbraio 2011 è stato pubblicato il Regolamento (UE) N. 143/2011 del 17 febbraio 2011, recante modifica dell’allegato XIV del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (<REACH>)
Con tale Regolamento vengono inserite nell’allegato XIV del Regolamento REACH sostanze che sono soggette ad autorizzazione.
Le sostanze che figurano nell’allegato XIV non possono essere immesse sul mercato o usate a meno che non sia stata concessa un’autorizzazione per un uso specifico.
L’elenco indica sei sostanze di estrema criticità e l’uso sarà proibito nei prossimi anni a meno ché le singole aziende non abbiamo ricevuto un’autorizzazione ad usarle.
Queste sostanze sono cancerogene e tossiche.
L’ECHA che ha sede a Helsinki (Finlandia) ha il compito di gestire i processi di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, al fine di garantirne la coerenza in tutta l’Unione europea.
Comitati specifici valutano i rischi, esaminano ogni domanda ed esprimono il loro parere alla Commissione Europea, la quale adotta la decisione finale.
Allegato: 2011-regolamento-ue-nr-143-reach