Regime comunitario delle franchigie doganali, novità introdotte dal decreto 6 marzo 2009, n. 32 (Regolamento recante norme per l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e dalle accise per le merci importate da viaggiatori provenienti da Paesi terzi).
Lo scorso anno, con la circolare n. 43/D del 28 novembre 2008 l’Agenzia delle Dogane aveva ha illustrato le modifiche che il Reg. (CE) n. 274/2008 del Consiglio del 17 marzo 2008 aveva apportato al Reg. CEE n. 918/83, relativo al regime comunitario delle franchigie doganali. Con la nuova circolare n. 14/D dell’11 giugno 2009 dell’Agenzia delle Dogane introduce ora ulteriori chiarimenti, alla luce del nuovo decreto n. 32 del 6/3/2009. In base all’art. 45 del Reg. CEE n. 918/83, come modificato dal Reg. (CE) n. 274/2008, tutta la disciplina relativa alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori viene rinviata alle disposizioni di diritto nazionale adottate, da ogni Stato membro, in conformità della direttiva 2007/74/CE del Consiglio del 20 dicembre 2007, in materia di esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi.
In attesa del recepimento della suddetta direttiva nell’ordinamento italiano, per evitare problemi per i viaggiatori e difficoltà operative per le Dogane, l’Agenzia delle Dogane aveva emanato la circolare n. 43/D, che indicava quali norme nazionali, non in contrasto con le disposizioni recate dalla direttiva medesima, potevano essere ritenute ancora vigenti in relazione a quelle previsioni che la direttiva stessa lasciava invece alla discrezionalità degli Stati membri.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 81 del 7 aprile 2009 è stato ora pubblicato il Decreto 6 marzo 2009, n. 32 (allegato alla circolare in commento), in vigore dall’8 aprile 2009, con il quale è stato approvato il Regolamento recante norme per l’esenzione dall’IVA e dalle accise per le merci importate da viaggiatori provenienti da Paesi terzi. Detto Regolamento ha recepito la citata direttiva 2007/74/CE, effettuando in sostanza quelle scelte che la direttiva medesima rimetteva alla discrezionalità degli Stati membri ed abrogando il decreto n. 500 del 1998 (richiamato dalla circolare n.43/D dell’Agenzia).
Pertanto, ad integrazione e parziale modifica di quanto indicato da tale circolare, vengono forniti i seguenti ulteriori chiarimenti.
L’articolo 2 del decreto n. 32/2009 indica le soglie entro le quali sono importate in esenzione dall’IVA, dall’accisa e dai dazi doganali le merci che i viaggiatori, provenienti da Paesi terzi o da un territorio in cui non si applicano le norme comunitarie in materia di IVA o di accisa, portano con sé nel proprio bagaglio personale. Vengono, al riguardo, confermate le istruzioni dettate dalla circolare n. 43/D circa l’ammontare delle soglie ivi indicate (300,00 euro per viaggiatore, importo aumentato a 430,00 euro nel caso di viaggiatori aerei e viaggiatori via mare e ridotto a 150,00 euro per i viaggiatori di età inferiore a 15 anni), e con riferimento all’impossibilità di frazionare il valore delle singole merci ed all’esclusione, da detta somma, del bagaglio personale dei viaggiatori e del valore dei medicinali corrispondenti alle loro necessità personali.
Il comma 5 dell’art. 2 cit. prevede invece una novità: l’IVA e l’accisa non deve essere riscossa per le merci importate da ciascun viaggiatore, qualora l’importo delle imposte medesime da esigere non superi complessivamente 10,00 euro.
Per quanto riguarda la possibilità di non riscossione dei dazi doganali, lo stesso comma rinvia all’articolo 868 del regolamento (CEE) n. 2454/93 del 2 luglio 1993, il quale prevede, com’è noto, la non contabilizzazione di dazi inferiori a 10,00 euro. 1
Per taluni prodotti, l’articolo 3 del Decreto in commento fissa, nella Tabella A2 allegata al medesimo, i limiti quantitativi massimi entro i quali si applica l’esenzione dall’IVA, dall’accisa e dai dazi doganali di cui si discute.
Relativamente ai prodotti del tabacco, alcol e bevande alcoliche, di cui alle sezioni a) e b), detta Tabella A precisa che ciascuno dei quantitativi ivi indicati rappresenta il 100% del quantitativo totale dei rispettivi prodotti ammessi in esenzione e che per ciascun viaggiatore l’esenzione può essere applicata anche ad una qualsiasi combinazione dei suddetti prodotti purché la somma delle rispettive percentuali non superi il 100%.
In sostanza, ai sensi di quanto sopra riportato, possono essere importate in franchigia, nell’ambito di ogni categoria , anche combinazioni di più prodotti dello stesso tipo (tabacchi, da una parte, alcol e prodotti alcolici, dall’altra) fermo restando che, in ogni caso, la somma delle percentuali di ciascuno dei prodotti, calcolate in relazione al quantitativo totale massimo consentito per ognuno di essi, non deve superare il 100% (la circolare fornisce in proposito alcuni esempi).