Perfezionamento attivo, passivo e non solo: un abito su misura per ogni azienda.
di Elena di Benedetto
Ottobre 2017 – Luglio 2018. Immaginiamo un’azienda produttrice di mobili in legno (v.d. 940330.9900, 940360.9000 ambedue dazio in UE 0%, 940340.9090 dazio in UE 2,7%) che acquista semilavorati all’estero. Supponiamo che si rifornisca di pannelli di origine e provenienza extra UE, v.d. 441194.9000, dazio in UE 7%. La produzione è destinata al mercato Russo, ma una parte di mobili potrebbe essere venduta sul mercato nazionale. Supponiamo che nel periodo considerato gli acquisti di pannelli ammontino a 300.000€ (valore CIF) e che l’azienda abbia pagato dazi per 21.000€, IVA per 70.620€. La stessa impresa si avvale di un macchinario nuovo, valore 50.000€, per la lavorazione del legno (v.d. 846599.0000 dazio in UE 2,7%). Il macchinario, tuttavia, ha un guasto e viene spedito alla casa produttrice svizzera per una riparazione in garanzia. Al rientro in Italia l’impresa paga alla dogana più di 11.000€ tra dazi e IVA.
“Ma com’è possibile? Come possono costare così tanto delle operazioni internazionali? Ah beh…. La prossima volta altro che dogana, dimezzo il valore della merce, vediamo se pago ancora i dazi”
L’azienda, poco attenta alle questioni doganali, si è avvalsa di regimi definitivi quali immissione in libera pratica (e consumo) ed esportazione definitiva. Tali regimi generano un cambiamento dello status o posizione doganale di un bene (da estero ad unionale nel caso dei pannelli, viceversa per il macchinario) con conseguente obbligo per l’importatore o esportatore di assolvere le misure di politica commerciale e di fiscalità doganale e nazionale.
I regimi definitivi, tuttavia, non sono gli unici esistenti. La normativa mette, infatti, a disposizione degli operatori i regimi speciali che, non alterando lo status della merce, permettono di “congelare” dazi ed IVA. Non c’è bisogno, dunque, di ricorrere a stratagemmi poco ortodossi per risparmiare i dazi, è sufficiente prendere il Titolo VII del CDU e scegliere all’interno di un “menu” che si presenta (semplificando) così:
Regime speciale |
Esigenza economica soddisfatta |
Transito | Circolazione |
Deposito | Stoccaggio |
Uso particolare | Utilizzo temporaneo o speciale |
Perfezionamento | Trasformazione |
La nostra azienda dovrebbe fare un perfezionamento (attivo per i pannelli, passivo per il macchinario) e continuare a dichiarare il valore corretto in dogana. Vediamo un po’ se riusciamo a convincerla insieme….
“Insomma cosa dovrei fare? I camion ed i container di pannelli arrivano al confine senza preavviso… e poi il macchinario si è rotto da un giorno all’altro, come potevo procedere?”
Beh, se da un lato un po’ di pianificazione in più non guasterebbe, dall’altro la normativa doganale permette in molti casi, fra i quali anche nei tuoi, di richiedere il perfezionamento con dichiarazione in dogana. Praticamente è sufficiente il DAU con alcuni dati supplementari, gli stessi che forniresti con una richiesta formale di autorizzazione (art. 163 RD).
“E cosa sarebbe questa autorizzazione?”
L’autorizzazione è una decisione favorevole che la dogana competente prende sulla base dei dati inseriti nella domanda. Per il perfezionamento, fra le informazioni che dovrai indicare, ci sono i tuoi dati, il luogo in cui è accessibile la tua contabilità, i luoghi di trasformazione, l’identificazione sia dei prodotti che includi nel perfezionamento (pannelli e macchinario guasto) sia di quelli trasformati (mobili e macchinario riparato), il termine e il periodo di appuramento o chiusura del regime, eccetera. Puoi indicare anche l’impiego di merci equivalenti e, strategico nel perfezionamento attivo, la modalità di calcolo degli eventuali dazi qualora i prodotti trasformati non escano dall’UE (art. 211 CDU e Allegato A RD). La domanda di autorizzazione, se da un lato è un po’ più laboriosa e richiede più di tempo per la sua evasione da parte delle autorità doganali, ha una validità di 5 anni (art. 173 RD). Ti permette, dunque, di importare più lotti di pannelli, vincolandoli al regime di perfezionamento attivo nell’ambito dell’autorizzazione di cui sei titolare.
“Merci equivalenti? Modalità di calcolo del dazio? Aiuto….”
Ma no, nulla di preoccupante, anzi, strategie in più. Produci i mobili per la Russia a partire da pannelli (sempre v.d. 441194.9000) UE che hai già a magazzino e poi vuoi ripristinare le tue scorte importando lo stesso materiale da un paese extra UE? Bene, in questo caso i pannelli di cui già disponi sono merci equivalenti, stai esportando il prodotto trasformato prima di importare i pannelli. Le merci equivalenti le puoi utilizzare anche nel perfezionamento passivo (art. 223 CDU). In ogni caso, se intendi procedere in questo modo, l’autorizzazione formale è d’obbligo, la dichiarazione in dogana non è più sufficiente (art. 163.2.e RD).
Per quanto riguarda le modalità di calcolo del dazio, nell’autorizzazione devi informare la dogana su come vuoi calcolare l’obbligazione doganale se i mobili non vengono più riesportati in Russia. Vuoi che il dazio venga calcolato sui pannelli (art. 86.3 CDU) o direttamente sui mobili (art.85 CDU)? Nel tuo caso quest’ultima opzione è la più conveniente, i tuoi mobili hanno dazio 0% o al massimo 2,7%. Certo, se i pannelli fossero colpiti da un dazio antidumping o da misure di salvaguardia allora dovresti riconsiderare la scelta della tassazione perché potrebbe scattare l’esame delle condizioni economiche (art. 166 RD).
“Quindi se non esporto tutti i mobili in Russia nessun problema?”
Esatto, nessun problema. Puoi immettere in libera pratica e consumo i mobili che ti rimangono, assolvendo la fiscalità doganale e nazionale su questi ultimi. Oppure, se pensi di esportare i mobili in Russia più avanti, puoi metterli in un deposito doganale. Questo regime non solo non prevede un limite temporale, ma non è nemmeno necessario che tu sia il proprietario della struttura di deposito. Puoi, infatti, utilizzare un deposito doganale pubblico. L’importante è che tu chiuda ciascun regime di perfezionamento attivo (ciascuna bolletta, praticamente) entro il termine di appuramento stabilito nell’autorizzazione, includendo i beni in altro regime doganale, definitivo o speciale.
“Devo avere un rappresentante doganale?”
In quanto titolare dell’autorizzazione di perfezionamento devi essere anche il titolare del regime, vale a dire il dichiarante nelle bolle doganali con le quali vincoli i pannelli a perfezionamento attivo o il macchinario a perfezionamento passivo. I regimi speciali prevedono per il titolare del regime diritti e doveri. È, quindi, il nome della tua azienda che deve essere speso nella compilazione della bolla doganale perché sarai tu a fruire dei benefici e rispettare gli obblighi particolari previsti (art. 170 CDU). Puoi farti rappresentare (anzi, è meglio avvalersi della professionalità di uno spedizioniere doganale), la rappresentanza sarà diretta visto che verrà impiegato il tuo nome.
“Ecco, lo sapevo, ci sono degli obblighi…. Chissà cosa dovrò fare…..”
Beh, sono obblighi sensati: la dogana ti concede uno strappo alla regola “passaggio della linea di confine – dazi”, deve poter mantenere il controllo e tutelare gli interessi finanziari dell’Unione in caso di mancato appuramento del regime. Rispondono alla necessità di vigilanza l’obbligo di tenere le scritture contabili (art. 214 CDU e art. 178 RD) e quello di presentare il conto di appuramento (art 175 RD). A tutela degli interessi finanziari dell’UE, invece, c’è la garanzia a copertura dei dazi e dell’IVA, o almeno dei dazi, “congelati” dal regime speciale (art. 211.3.c CDU e art. 89 CDU). Quest’obbligo, nei tuoi casi, non sussiste solo per il perfezionamento passivo del macchinario: prima lo esporti guasto, poi lo reimporti riparato, non c’è possibilità che sorga un’obbligazione e, quindi, le autorità non ti richiedono una garanzia (art. 211.3.c CDU).
E non è finita qui… con i regimi speciali puoi fare molte altre cose. Hai bisogno di un mezzo di produzione sostitutivo per qualche mese nell’attesa del macchinario riparato? L’importazione temporanea ti viene in aiuto (art. 250 CDU). Vuoi far arrivare i pannelli di legno in Spagna o in Polonia ma includerli nel perfezionamento attivo presso la dogana della tua zona? Puoi fare un transito esterno (art. 226 CDU). Il macchinario guasto non sarà riparato ma verrà sostituito con uno identico? Esiste il perfezionamento passivo con il sistema degli intercambi standard (art. 261 CDU). Il nuovo codice doganale, dopotutto, si pone fra i suoi obiettivi anche quello di facilitare il commercio legale offrendo agli operatori “regimi e procedure doganali semplici, rapidi e uniformi” (considerando 15 CDU). Perché, dunque, non cucire insieme perfezionamento, deposito