Relazione Morale e finanziaria
del Consiglio Direttivo
ASSEMBLEA ANNUALE
Roma 24 Maggio 2014
Si chiude oggi il primo anno di lavoro del direttivo confermato lo scorso maggio 2013.
Questi primi mesi del 2014 sono stati spesi principalmente per valutare l’impatto del nuovo Codice dell’Unione sul futuro della nostra professione e per pianificare una strategia che assicuri ai nostri associati di continuare a svolgere il ruolo di principale attore nell’intermediazione doganale.
L’entrata in vigore del nuovo codice ha di fatto sancito l’abolizione della riserva di rappresentanza (considerando n.21 del CDU), prevista all’art.5 del CDC. Infatti l’art.4 introduce la figura del rappresentante doganale definendolo, “qualsiasi persona nominata da un’altra persona affinché la rappresenti presso le autorità doganali per l’espletamento di atti e formalità doganali previsti dalla normativa doganale”.
Il nuovo codice dell’Unione ha introdotto così una definizione generica di “rappresentante doganale”, in quanto considera la rappresentanza doganale un servizio piuttosto che uno status.
Si è introdotto così un riconoscimento generico del ruolo svolto dall’intermediario doganale, eliminando la possibilità di riservare agli spedizionieri doganali uno dei due tipi di rappresentanza (diretta ed indiretta), lasciando ciascuno Stato membro libero di regolamentare l’accesso a tale attività, purché venga fatto in conformità al diritto dell’Unione.
Non viene quindi abolita la tradizionale distinzione tra la rappresentanza diretta e indiretta ma viene imposto a ciascuno Stato membro di fare in modo che venga assicurato a tutti il diritto di accedere a entrambi i tipi di rappresentanza, senza alcuna riserva a favore di particolari categorie di soggetti (spedizionieri doganali).
Viene sancito definitivamente il principio di “piena libertà” per gli operatori di farsi rappresentare da terzi nell’espletamento di atti e formalità previste dalla normativa doganale.
Dal 01 maggio del 2016, con l’entrata in vigore del nuovo CDU, il comma 2 dell’art.40 del TULD non sarà più applicabile.
Lo svolgimento di tale attività è però subordinata alla sussistenza di alcune condizioni, prima tra tutte quella “dello stabilimento nel territorio doganale della Comunità”.
E’ lasciata, quindi, allo Stato membro la possibilità di definire, in conformità al diritto dell’Unione, le condizioni alle quali un rappresentante doganale può prestare servizi nello stato membro in cui è stabilito. In aggiunta il rappresentante doganale che soddisfi i requisiti per la concessione dello status di AEO C e F è abilitato a prestare i servizi in questione sull’intero territorio dell’Unione.
Il codice dell’Unione identifica in tal modo due figure di rappresentante doganale:
– Rappresentante Doganale Nazionale, con un ambito di competenza limitato nel territorio dello stato membro di stabilimento;
– Rappresentante Doganale Europeo abilitato sull’intero territorio comunitario.
Ciascuno Stato membro potrà continuare a regolamentare le modalità di accesso ed esercizio dell’attività di rappresentanza doganale, purché tali modalità non contrastino o limitino l’applicazione dei principi della normativa del nuovo codice, quali soprattutto la libera circolazione delle merci e la libertà di prestazione dei servizi.
Nel caso italiano, il nuovo codice consentirebbe di mantenere in vita la nostra legge professionale ma dovrebbe prevedere una normativa specifica che regoli l’attività di rappresentanza doganale in generale, da applicare a tutti gli altri soggetti diversi dagli Spedizionieri Doganali.
Non potrà, quindi, essere vietata la possibilità a soggetti di altri Paesi Membri di operare nel nostro territorio.
Dall’analisi effettuata è evidente che spetterà al nostro legislatore regolamentare i servizi doganali all’interno del nostro territorio, con la possibilità di subordinarli a determinati criteri o liberalizzandoli del tutto.
La stessa Commissione Europea ha condiviso con le associazioni di categoria (Confiad e Clecat) la necessità di innalzare e garantire adeguati livelli qualitativi da parte dei rappresentanti doganali, di assicurare professionalità ed elevati profili di competenza – delegando così ai privati la possibilità di definire standard volontari in maniera da riconoscere l’accreditamento di rappresentanti doganali agli operatori economici, all’imprese o alle persone fisiche che intendessero esercitare tale attività di intermediazione. Lo scopo principale è quello di definire regole uguali e comuni per tutti, sulla base di criteri essenziali, oggettivi e non restrittivi, garantendo adeguati livelli qualitativi e di affidabilità dei rappresentanti doganali su scala europea, a tutela degli interessi delle imprese commerciali e produttive e delle amministrazioni nazionali.
Il nuovo codice infatti non regola la figura del rappresentante doganale ma introduce una definizione, assai generica, considerando la rappresentanza un servizio piuttosto che uno “status”, soggetta come tale ai principi in materia di libera circolazione all’interno del mercato unico europeo.
La Commissione Europea ha invitato il CLECAT e la CONFIAD a sviluppare strumenti di autoregolamentazione per l’attività di rappresentanza in dogana.
Il CLECAT e la Confiad, con l’appoggio della DG Taxud, hanno deciso di promuovere in ambito CEN – Comitato Europeo di Standardizzazione – uno standard di competenza per la rappresentanza in dogana.
Gli obiettivi specifici per la definizione di questo standard di riferimento sono riportati nella dichiarazione d’intenti sottoscritta da CLECAT e CONFIAD, co-promotori dell’iniziativa:
- Contribuire a migliorare la qualità dei servizi in materia doganale a beneficio del commercio europeo;
- Supportare e facilitare la libera circolazione delle merci, dando ai rappresentanti doganali riferimenti comuni per la fornitura dei servizi specifici;
- Creare le condizioni per un mercato unico europeo per la specifica attività;
- Favorire l’integrazione del mercato europeo dei servizi doganali, migliorando l’efficienza operativa e rafforzando la trasparenza;
- Contribuire all’armonizzazione dei livelli di formazione richiesti nei diversi Stati membri, senza l’ambizione di sostituire i vigenti regolamenti nazionali, ma rafforzando la compatibilità dei modelli di competenza;
- Migliorare la conformità alla normativa in materia doganale.
Il percorso avviato nel 2008 ha visto i seguenti passaggi:
- La definitiva approvazione dell’accordo tra CLECAT e CONFIAD quali co-promotori dello standard.
- La conseguente accettazione e scelta della proposta tecnica ed economica per l’avvio del processo di realizzazione dello standard, dell’AFNOR, ente di standardizzazione francese;
- La conclusione positiva della consultazione in ambito CEN tra i diversi enti nazionali che si sono espressi favorevolmente al progetto: 18 Enti nazionali su 30 hanno votato a favore.
- Il Kick Off del 23 aprile a Parigi presso la sede dell’Afnor.
La riunione del CEN Standard di Parigi ha visto la partecipazione degli organismi nazionali di standardizzazione degli associati Confiad oltre alla presenza della dogana inglese, francese, degli organismi del Belgio, Svezia, Inghilterra, Finlandia.
Il progetto è partito con la nomina del chairman nella persona del portoghese Oliveira (consigliere Confiad), e della costituzione della segreteria tecnica composta oltre che dall’Afnor dalla Confiad e dal Clecat.
Il gruppo di lavoro che predisporrà per fine giugno la prima draft vede la partecipazione del nostro Mauro Giffoni, George Vitos, Van De Perre, del rappresentante inglese e svedese.
La prima riunione ha visto chiaramente delinearsi le posizioni contrastanti tra gli organismi aderenti a Confiad, decisi per la creazione di standard pratici di competenze su basi strettamente professionali, e gli altri Paesi orientati più che altro verso criteri di praticità ed esperienza.
Per superare tale diatriba l’Italia ha proposto di deliberare nel prossimo direttivo Confiad di Atene una position paper sull’argomento, blindando quanto meno i propri associati a seguire una linea condivisa attraverso la votazione dei propri organismi.
In conclusione il processo di applicazione del nuovo Codice con la definizione delle disposizioni di applicazione si concluderà entro il 1 maggio 2016, termine entro il quale saranno pronti e approvati anche “i requisiti standard per i rappresentanti doganali”.
Le norme contenute nel regolamento 952/2013 non possono essere modificate, né tanto meno interpretate diversamente dal loro significato, molte altre associazioni di categoria hanno iniziato ad adoperarsi per la definizione del “rappresentante doganale”.
Pertanto nel 2016 potremo avere le seguenti figure di rappresentanti doganali oltre a quello dello spedizioniere doganale:
– Rappresentante doganale in possesso di certificazione AEOC o AEOF
– Rappresentante doganale, che in possesso dei requisiti per il rilascio dello status di AEO, riceve un’abilitazione ad hoc, secondo le modalità che verranno stabilite con atti di esecuzione dalla Commissione (art.21 CDU).
Tali figure, a differenza dello spedizioniere doganale, potranno esercitare la propria rappresentanza anche in uno Stato Membro diverso da quello in cui si è stabiliti e operare come persona fisica o giuridica e esercitare la rappresentanza diretta.
Non sono vincolati dalle norme che regolano il nostro ordine, quindi non sono soggetti:
– Al tirocinio
– All’esame abilitativo
– All’iscrizione all’albo
– All’obbligatorietà della polizza RC professionale
– Alla formazione professionale
– Al controllo dei Comitati di disciplina
Pertanto molti spedizionieri doganali, forti della loro preparazione professionale, potrebbero optare di operare con le proprie società di capitale quali rappresentanti doganali, limitando le responsabilità patrimoniali nei confronti dell’Amministrazione Doganale.
Lo scenario che si configura per il 2016 non è favorevole alla nostra categoria: si prospetta una situazione molto simile a quella del 1992 con “l’apertura delle frontiere Comunitarie”, che ci vide impreparati e indifesi.
Pertanto è necessario che:
1) Il Consiglio Nazionale si prodighi per “rafforzare la figura professionale dello spedizioniere doganale attraverso iniziative comunicative volte a valorizzare e far conoscere al grande pubblico le sue funzioni e prerogative, oltre ad una costante riqualificazione professionale”. E’ necessario inoltre che si attivi finalmente per il riconoscimento di nuovi compiti e funzioni aggiuntive all’attività attualmente esercitata (legge 213/2000)”. Solo con un progetto di riqualificazione professionale quindi potremo affrontare il 2016 ed essere competitivi e proiettati alle innovazioni che il codice dell’Unione introdurrà, gli altri soggetti saranno così interessati ad esercitare la rappresentanza quali spedizionieri doganali.
2) Contemporaneamente l’ANASPED dovrà lavorare alla creazione degli standard di competenza per la rappresentanza in dogana, applicabili sia come requisiti di professionalità richiesti dall’articolo 39 lettera d), sia a livello nazionale che Europeo ai rappresentanti doganali. Tali requisiti dovranno essere stringenti e simili a quelli riscontrabili nella nostra figura professionale, di riferimento, anche se non obbligatori, per tutti i Paesi dell’Unione.
3) Presidiare le azioni di altre Federazioni nazionali tese alla completa liberalizzazione della rappresentanza con competenze professionali acquisite semplicemente con l’esercizio delle attività di sdoganamento.
Il futuro degli Spedizionieri doganali dipenderà principalmente dalla capacità di riorganizzazione dell’attività estendendo la propria operatività a livello Europeo.
La concorrenza non si svilupperà più nell’ambito del territorio nazionale, ma tra rappresentanti doganali europei, e la preparazione del doganalista italiano dovrà essere adeguata ai cambiamenti che il codice dell’Unione prevede realizzare dal 2016 al 2020 – “dogana totalmente informatizzata e sdoganamento centralizzato”.
Per tale motivo l’Anasped, attraverso la Confiad, con la collaborazione dell’Assocad ha aderito a livello Europeo ai progetti:
– Gruppo di progetto per la realizzazione dello sportello Unico UE
– Implementazione della dichiarazione T2L e T2LF elettronico
– Gruppo di progetto sulla dichiarazione di transito semplificato – Casella 18;
– Proposta di direttiva sulle infrazioni e sanzioni doganali.
La fattiva collaborazione di tutti i Consiglieri e l’impegno particolare di alcuni che con spirito di sacrificio hanno dedicato tempo e risorse hanno consentito di riconquistare il ruolo per cui l’Anasped era stata creata, cioè quello di rappresentare la categoria sia a livello nazionale che internazionale.
La partecipazione di Anasped alla II° Conference Mondiale sull’AEO, garantita dalla presenza del nostro Vice Presidente rag. Giuseppe Bianculli, ha dato lustro e ulteriore visibilità in ambito OMD.
A tale evento erano presenti le amministrazioni doganali di tutto il mondo, oltre alle federazioni europee e mondiali delle varie categorie, e la nostra partecipazione sia come Confiad che Anasped ci ha consentito di conoscere nuove realtà e soprattutto gli obbiettivi dell’OMD riguardo l’AEO e il suo utilizzo in partnership con i Paesi in via di sviluppo, africani e latino americani.
Newsletter
La realizzazione della Newsletter intitolata “la voce di Anasped” ha dato la possibilità alle associazioni territoriali di portare all’attenzione nazionale i problemi pratici operativi che continuano a evidenziare la difformità di applicazione della normativa doganale sul nostro territorio nazionale.
La newsletter dovrà costituire per i prossimi anni lo strumento per denunciare tutte le criticità che affliggono il nostro commercio internazionale, determinando distorsioni di traffico, perdita di competitività a livello Europeo e disoccupazione.
Proposta di Direttiva UE sulle infrazioni doganali e sanzioni
Le finalità della Direttiva di garantire il rispetto delle norme doganali in maniera uniforme in tutta l’UE, assicurando l’applicazione armonizzata delle relative sanzioni, è condivisibile e apprezzabile
La volontà di creare e adottare un quadro normativo comune per la regolamentazione delle infrazioni e delle sanzioni doganali consente di avere una applicazione e un rispetto uniforme delle leggi all’interno dell’Unione Doganale, evitando in tal modo che sistemi sanzionatori differenti per Stato alterino le regole della concorrenza determinando distorsioni di traffico.
L’armonizzazione del sistema sanzionatorio potrà avere i suoi effetti solo se sarà realizzato un riallineamento dei livelli di controllo tra gli Stati dell’Unione, diversamente rappresenterebbe un insieme di norme applicabile in maniera quantitativa diversa.
Sicuramente l’applicazione della Direttiva comporterebbe per il nostro ordinamento giuridico l’obbligo di modificare la normativa nazionale attuale, nonché revisionare totalmente le relative procedure applicative.
La direttiva descrive un quadro relativo alle infrazioni della normativa doganale del Codice dell’Unione e prevede le sanzioni per tali infrazioni.
Il nuovo quadro individua:
– Le infrazioni doganali basate sulla responsabilità oggettiva;
– Le infrazioni doganali commesse per negligenza o non intenzionalmente;
– Le infrazioni doganali commesse intenzionalmente;
– Le infrazioni doganali ricondotte all’istigazione, al favoreggiamento e alla complicità.
La responsabilità oggettiva è una attestazione che implica l’esistenza del nesso causale. Da tale presupposto deriva l’attribuzione della responsabilità del tutto indipendentemente dal riscontro di una colpa del soggetto, che risponde quindi del danno cagionato come conseguenza immediata e diretta della propria condotta.
Tale tipo di responsabilità non è prevista nel nostro sistema sanzionatorio doganale (art.303 TULD), l’articolo 3 prevede ben 17 condotte illecite, determinando grosse difficoltà, per gli organi doganali, di accertare le fattispecie previste e l’applicazione della giusta sanzione.
A nostro avviso tale articolo è del tutto inapplicabile, poco favorevole e lasciato all’arbitrio dell’amministrazione doganale che dovrà valutare la gravità del comportamento.
In aggiunta, l’articolo 3 risulta in palese contrasto con il principio di colpevolezza previsto dall’articolo 5 del D.lvo 472/97 che recita: “nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa….”
Il principio della responsabilità oggettiva, stabilito nell’articolo 3 della direttiva, è in contrasto con il disposto di cui agli articoli 48 e 49 della c.d. Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea) – a sua volta richiamata dall’articolo 6 del Trattato sull’Unione Europea (ex Maastricht) – che individuano nella colpevolezza il presupposto per essere assoggettati a giudizio. Per tanto, si evince quindi che la colpevolezza non implica mai responsabilità oggettiva basata sul mero nesso causale tra condotta e evento.
Si tratta di un principio universale applicabile a tutti i casi di illecito punibile, indipendentemente dalla sua natura di reato o illecito amministrativo.
A nostro avviso le sanzioni previste dall’articolo 9, 10 e 11 sono senz’altro dissuasive ma non proporzionali in quanto l’articolo 9 prevede un minimo e un massimo di pena pecuniaria applicabile mentre per le altre due viene indicato solo il massimo.
Le sanzioni così calcolate risultano eccessive e contrarie al principio di proporzionalità, lontane da criteri stabiliti dalla Carta di Nizza, riferite al valore della merce e non invece al valore delle risorse proprie eventualmente oggetto della contestazione con effetto deterrente.
L’applicazione del livello di sanzioni è lasciata alla valutazione degli Stati Membri, quindi delle amministrazioni doganali, secondo le circostanze previste dall’articolo 12.
La valutazione lasciata all’arbitrio delle singole Amministrazione degli Stati Membri determinerebbe un ulteriore squilibrio tra gli Stati che hanno una certa rigidità nei controlli e necessità di incassare sanzioni e quelli che privilegiano la velocizzazione delle correnti di traffico.
Infine sulla proposta di direttiva dell’Unione sulle infrazioni e sulle sanzioni si sono pronunciate favorevolmente tutte le Associazioni di categoria Nazionali (Confetra, Fedespedi, Anasped, Assocad e Assoligstica) e quelle Europee Confiad, Clecat e Business Europe che hanno manifestato all’Agenzia delle Dogane le loro osservazioni sul contenuto, auspicando che in Consiglio si possano attuare le seguenti modifiche condivise:
– Soppressione o drastica riduzione delle ipotesi di infrazione con responsabilità oggettiva;
– Revisione dei criteri di fissazione delle sanzioni, in particolare facendo riferimento all’importo del debito doganale contestato anziché al valore della merce;
– Aumento delle ipotesi in cui le violazioni non costituiscono infrazioni doganali ed esclusione delle sanzioni per l’autore mediato;
– Chiarimento sulle ipotesi di responsabilità delle persone fisiche che agiscono per conto della persona giuridica;
– Individuazione espressa dei criteri di applicabilità delle sanzioni, togliendo discrezionalità ai singoli Stati Membri;
– Riduzione del termine di prescrizione per la rilevazione delle infrazioni.
Transito Casella 18
L’ufficio delle Dogane di Milano 2, con nota protocollo 16681/RU del 18/03/2014 e successivamente gli altri Uffici doganali Nazionali, hanno invitato alla corretta compilazione della casella 18 del DAU “Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza” in conformità a quanto stabilito nell’allegato 37 del Regolamento (CEE) 2454/93 del 2 luglio 1993. Nel caso di trasporto su strada la casella 18 prevede l’indicazione della targa (identità) e la nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza.
I trasporti a collettame di merci in colli – di proprietà di diversi clienti e con destinazioni differenti – spesso non consentono di conoscere la targa dell’automezzo al momento in cui viene flussata la dichiarazione doganale. In aggiunta, sovente i colli vengono trasbordati durante il percorso su altri automezzi prima di procedere alla consegna.
Nella fattispecie rappresentata, nella versione consolidata del Manuale sul Transito ( documento TAXUD/A3/0007/2010 del 1 luglio 2010 ), il paragrafo 3.1 il definisce il “carico” ai fini del regime del transito l’operazione con cui si pone su un mezzo di trasporto unico merci destinate ad essere trasportate da uno stesso ufficio di partenza ad uno stesso ufficio di destinazione accompagnate da una dichiarazione di transito, precisando però alla nota 24 che quando il regime di transito riguarda singoli pacchi (colli), non vi è relazione diretta tra il pacco e il mezzo di trasporto. In questo caso ai colli in questione si applicano adeguate misure di identificazione.
E’ evidente pertanto che il trasporto a collettame deroga al principio generale stabilito nell’allegato 37 delle DAC in quanto i colli sono facilmente identificabili (nei documenti commerciali), riportati sui documenti di trasporto (lettera di vettura) e vincolati singolarmente alla dichiarazione di transito.
Abbiamo quindi tentato di chiedere all’Agenzia delle Dogane la possibilità di indicare nella casella 18 il numero del documento di trasporto relativo ai colli spediti e, se necessario, solo successivamente il numero di identificazione del mezzo di trasporto. Nel caso invece di transito che nasce e termina nell’ambito del territorio nazionale, nel campo 18 verrà regolarmente indicato il documento di trasporto.
Contestualmente l’Anasped attraverso la Confiad si è fatta promotrice di un intervento risolutivo presso la DG Taxud, coinvolgendo le altre organizzazioni Europee anch’esse interessate alla risoluzione del problema.
E’ stato quindi inviato un documento condiviso in cui sono raccolte tutte le casiste in cui è impossibile inserire la targa dell’automezzo nella casella 18, ricevendo l’assicurazione della DG Taxud di impegnarsi a ricercare una soluzione di compromesso con l’OLAF, che ha chiesto l’applicazione tassativa della norma sul Transito.
Conclusioni
L’Anasped è ormai pienamente autonoma – ogni organo istituzionale svolge il proprio compito in piena autonomia e responsabilità- ed è capace di rappresentare in maniera decisa e rapida le problematiche dei propri associati sia a livello nazionale che europeo. I rapporti con le varie Amministrazioni sono ormai consolidati e approntati nel rispetto dei ruoli svolti e della fattiva collaborazione, così come con le altre associazioni di categoria – in particolare con Assocad e con la Confetra – finalizzati alla ricerca di soluzioni comuni, vitali e necessarie per la nostra attività.
E’ doveroso per me ringraziare tutti i Consiglieri che hanno lavorato con impegno durante questi tre anni, il ns. Segretario, il ns. Tesoriere, il Collegio dei Revisori e coloro che hanno reso possibile la realizzazione e pubblicazione della Newsletter “La Voce di Anasped” Daniele Spagnol e la nostra segretaria Giulia.
Ringrazio infine il Presidente Federale che ormai è presente e interessato attivamente alle nostre iniziative e i Vice Presidenti che continuano a sostenere la nostra Federazione.
Mi preme infine evidenziare l’apertura di un nuovo tavolo di confronto con i rappresentanti del CNSD e dell’Assocad, finalizzato a condividere un progetto comune per il futuro della nostra categoria, che ci fa sperare in un nuovo corso del nostro Ordine Professionale.
RELAZIONE DI GESTIONE E NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO 2013
Il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 è stato redatto in conformità a quanto previsto per gli enti non economici nei quali sono comprese le Associazioni riconosciute – come la nostra – che le Associazioni non riconosciute – come le Associazioni Regionali aderenti.
La situazione finanziaria dell’ANASPED ha seguito in linea di massima il Bilancio di Previsione redatto dal Consiglio Direttivo il 29.09.2012 ed approvato dalla Assemblea Ordinaria del 15.12.2012.
Il Bilancio di esercizio risulta composto:
- 1. Dal Bilancio Consuntivo dell’esercizio finanziario 2013
- 2. Dalla Situazione Patrimoniale
- 3. Dal Bilancio di Previsione esercizio 2013 e relative modifiche
Il Bilancio è stato predisposto:
- Applicando i principi contabili e di redazione adottati nell’esercizio precedente;
- I proventi e gli oneri sono registrati secondo il criterio della competenza economica
RENDICONTO FINANZIARIO
Entrate
a) Contributi ordinari di n. 13 Associazioni Regionali aderenti con n. 798 iscritti (quota pro capite di € 60,00 – rimasta invariata)
Totale contributi ordinari € 47.880,00
b) Contributi straordinari: nessun contributo da parte di CONFCOMMERCIO, a seguito della controversia in corso e dell’esito delle dimissioni presentate nel 2012
Si richiama l’attenzione in merito alla generale configurazione delle entrate il cui gettito, per quanto si riferisce ai contributi ordinari, si è ulteriormente rispetto al 2012.
Infatti nell’anno 2012 gli iscritti erano 835 mentre per l’esercizio 2013 sono n. 798 – con un calo di n. 37 adesioni, di conseguenza i contributi ordinari da 50.100,00 sono passati a € 47.880,00
Uscite
Le spese sostenute dalla Federazione nel 2013 sono state, tranne che per 4 Capitoli, sostanzialmente contenute.
E’ da rilevare infatti che assumono particolare rilievo le Spese relative
– al Capitolo 4: creazione della Segreteria
– al Capitolo 21: contributi per Convegni
– al Capitolo 22 – Spese fiscali e legali: intervento notaio per modifica Statuto e regolarizzazione status presso Prefettura di Roma
– al Capitolo 24- spese varie: acquisto computer e cellulare per la Segreteria
– che ha portato la chiusura delle esercizio con un disavanzo di € 17.040,65, per il quale si è dovuto fare ricorso agli avanzi degli esercizi precedenti
RENDICONTO PATRIMONIALE
In merito alla situazione patrimoniale si evidenziano le seguenti situazioni:
Attività
Al 31.12.2013 il c/c bancario e la cassa presentava un saldo attivo di € 27.218,84 e si evidenzia che tutte le Associazioni aderenti hanno versato i contributi ordinari.
Passività
Si evidenzia al 31.12.2013 andati da pagare per € 1.221,81, che sono stati regolarmente pagati, mentre risultano in sospeso – a seguito della controversia con CONFCOMMERCIO dell’esito delle dimissioni presentate nel 2012 – la spesa di € 12.975,49 relativa a
– residuo quota 2011 (€ 2.975,49)
– quota anno 2012 (€ 10.000,00)
CONCLUSIONI
Alla luce della disamina svolta, il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea di approvare il progetto di Bilancio Consuntivo 2013, così come predisposto nella riunione consiliare del 14 marzo 2014.
Dott. Massimo De Gregorio
Presidente del Consiglio Direttivo