Il 9 ottobre 2011 entra in vigore il regolamento (UE) nr 333/2011 del Consiglio del 31/03/2011 che reca i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti (Direttiva 2008/98/CE dl Parlamento Europeo e del Consiglio )
Il Consiglio Europeo pubblicando il Reg. 333/2011 ha determinato che i seguenti materiali: ferro,acciaio, alluminio e leghe di alluminio , cessano di essere considerati rifiuti (End of Waste)
Con questo Regolamento sono definite le regole per cui un rifiuto potrà diventare un “NON rifiuto”
Applicando corrette procedure di riciclo e recupero, possono essere classificati Materia Prima Secondaria o Nuovo Prodotto, acquisendo così valore aggiunto.
Si riportano le sintesi di alcuni articoli del Regolamento:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce i criteri che determinano quando i rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, cessano di essere considerati rifiuti.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2008/98/CE.
Articolo 3
Criteri per i rottami di ferro e acciaio
Articolo 4
Criteri per i rottami di alluminio
Articolo 5
Dichiarazione di conformità
1. Il produttore o l’importatore stila, per ciascuna partita di rottami metallici, una dichiarazione di conformità in base al modello di cui all’allegato III.
2. Il produttore o l’importatore trasmette la dichiarazione di conformità al detentore successivo della partita di rottami metallici. Il produttore o l’importatore conserva una copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.
3. La dichiarazione di conformità può essere stilata in formato
(La Dichiarazione di Conformità è il documento che attesta che i rottami, per la prima volta, cessano di essere rifiuti. Deve essere stilata per ogni lotto di rottami e deve essere trasmessa dal produttore (ossia chi ne effettua la trasformazione) al detentore successivo dei rottami che, da questo momento in poi , non saranno più classificati come rifiuti)
Articolo 6
Gestione della qualità
Articolo 7
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 9 ottobre 2011.