di Redazione
Procedura di ricerca – art. 335 RE 2447/15 – Premesso che:
L’art. 8 del DPR 633/72 dispone che l’esportatore deve acquisire la prova della effettiva uscita delle merci dal territorio doganale comunitario.
Per le esportazioni dirette (articolo 8, lettera a) del DPR 633/72) l’esportatore è l’intestatario della dichiarazione doganale di esportazione.
Per provare l’effettiva uscita delle merce, l’esportatore, a norma di quanto previsto dallo stesso art. 335 del Reg. 2447/15 , può fornire la prova dell’uscita mediante […].
Parrebbe tutto estremamente chiaro, ma non per tutti. Ci viene infatti segnalato da più di uno Spedizioniere Doganale che alcuni Uffici delle Dogane usino inviare le comunicazioni per la richiesta di ‘documenti alternativi’ sì al soggetto ‘esportatore’ ( Spett.le Ditta Alfa) ma facendo seguire non la consueta formula “ e per conoscenza allo Spedizioniere Mario” ma “tramite lo spedizioniere Mario”. Dopo aver elencato i documenti richiesti ( anche questo aspetto è già stato oggetto di segnalazione da parte di questa Associazione in quanto spesso i documenti richiesti sono in contrasto con l’art.335 appunto), l’Agenzia chiude il proprio atto allargando ancor di più la portata dei soggetti coinvolti, in una sorta di ‘sodalizio’ di responsabilità, ovvero:
‘ Qualora l’esportatore od il dichiarante in Dogana non presenti le prove alternative richieste entro il termine di’ […]
Tralasciando il fatto che lo spedizioniere doganale non può mai rispondere in via diretta quanto non è il reale soggetto notificatario dell’atto (di cui eventualmente ne è solo a conoscenza) ciò che preoccupa una personalizzazione di questo genere sono i potenziali risvolti agli occhi dell’effettivo destinatario della richiesta. Va da sé che la ‘Ditta Alfa’ si sentirà in diritto di far valere in sede civilistica, in caso di annullamento della dichiarazione, le proprie azioni nei confronti dello ‘Spedizioniere Mario’, che percepisce come coobbligato.
Anasped, a fronte di questa interessante segnalazione, chiede all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – livello centrale -una più attenta applicazione dei corretti metodi di notificazione dei propri atti amministrativi al fine di non generare malintesi di questa portata. A livello periferico di attenersi al Regolamento di Esecuzione, già di per sé chiaro e che non necessita di ulteriori personali arricchimenti.