Una società non avente sede legale in Italia, e nemmeno presente in Italia con una sede secondaria, uno stabilimento o un ufficio, non è tenuta, ai fini della svolgimento dell’attività di “spedizioniere” c/o di “intermediario di spedizione”, a trasmettere la Comunicazione ex art. 115 TULPS in quanto attività svolta in regime di libera prestazione di servizi.
E’ quanto emerge dal parere protocollo n.387029 del 9 dicembre 2016 del Ministero della Sviluppo Economico. Il Ministero dello Sviluppo Economico risponde ad un quesito concernente la normativa applicabile ad una Società stabilita in altro Stato Membro dell’Unione europea operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi, ed in particolare se una Società non avente sede legale in Italia, e nemmeno presente in Italia con una sede secondaria, uno stabilimento o un ufficio, sia tenuta, ai fini della svolgimento dell’attività di “spedizioniere” c/o di “intermediario di spedizione”, a trasmettere la Comunicazione ex art. 115 TULPS. Il Ministero ricorda che le attività di “spedizioniere” e di “intermediario di spedizione” ricadono nella nozione di “Agenzie di affari” di cui all’art, 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il “Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza” (TULPS), secondo cui non possono condursi Agenzie di prestiti su pegno o altre Agenzie di affari, quali che siano l’oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza dame comunicazione allo Sportello unico per le attività produttive (modifica effettuata dall’ articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160).