Con la Determinazione direttoriale n° 86767 del 20 luglio 2009, l’Agenzia delle Dogane stabilisce che gli esercenti i depositi commerciali, gli opifici di trasformazione o elaborazione e gli opifici di condizionamento di alcole e di bevande alcoliche (con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra), il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 100 ettolitri idrati, devono trasmettere i dati delle contabilità con frequenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Gli stessi termini valgono per gli esercenti dei depositi commerciali di prodotti energetici il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 100 metri cubi e per gli esercenti di depositi commerciali di oli lubrificanti e bitumi di petrolio il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 10 metri cubi.
Gli operatori qualificati come operatori professionali registrati, che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra devono trasmettere invece i dati relativi alle contabilità con frequenza mensile, a decorrere dal 1° gennaio 2010. Questi ultimi inoltre dovranno trasmettere mensilmente, in forma esclusivamente telematica ed entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo al mese di riferimento, i dati delle contabilità di cui al comma 3 dell’art. 2 della Determinazione Direttoriale n. 1495 del 26 settembre 2007 (riferiti alle movimentazioni giornaliere oggetto di trasferimenti intracomunitari in regime sospensivo).
I piccoli produttori di vino, di cui all’art. 37 del T.U.A., non sono tenuti alla trasmissione telematica dei dati delle contabilità.
Le disposizioni in materia emanate con le Determinazioni Direttoriali n. 1494/UD del 26 settembre 2007, n. 1495/UD del 26 settembre 2007, n. 25499 del 26 settembre 2008, n. 52047 del 21 novembre 2008, n. 12695 del 28 gennaio 2009, non espressamente modificate dalla determinazione in oggetto, rimangono valide.