Trasferimento di diritti ed obblighi

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di Elena Di Benedetto

Tra le novità introdotte per i Regimi Speciali nel nuovo Codice Doganale dell’Unione annovera la riformulazione delle disposizioni circa il trasferimento di diritti ed obblighi (di seguito TORO), prevista nell’art. 218 CDU: “i diritti e gli obblighi del titolare di un regime riguardo alle merci vincolate a un regime speciale diverso dal transito possono essere trasferiti interamente o in parte a un’altra persona che soddisfi le condizioni previste per il regime in questione”.

Tale articolo è “completato” dalle disposizioni del Reg. UE 2447/2015 (di seguito RE CDU), articolo 266, nel quale viene stabilito che “l’autorità doganale competente decide se può aver luogo o no un trasferimento di diritti e obblighi di cui all’articolo 218 del codice. Se tale trasferimento può avere luogo, le autorità doganali competenti stabiliscono le condizioni a cui esso è autorizzato”.

Accanto al trasferimento dei diritti ed obblighi relativi alle merci incluse in un regime speciale, vi è il trasferimento della titolarità sulle stesse. I prodotti, infatti, si possono spostare fisicamente dal luogo del cedente a quello del cessionario, senza adempiere alle formalità doganali della normativa previgente (modello T5). Nella nuova normativa, infatti, l’unica obbligazione prevista in questi casi è l’annotazione del TORO e della nuova ubicazione dei beni nelle scritture ex art. 219 CDU e 178-179 RD CDU.

Dalla lettura della normativa emergono i seguenti punti:
a) Il titolare del regime può trasferire diritti ed obblighi, il TORO può essere totale o parziale;
b) il requisito soggettivo del cessionario, ricevente del TORO, è il mero soddisfacimento delle condizioni previste per il regime;
c) un procedimento autorizzatorio è comunque necessario poiché volto a verificare il requisito soggettivo del punto b).

Per quanto riguarda il punto a), il documento TAXUD/A2/SPE/MRe (2017) non aggiunge molto a quanto già evidenziato nella normativa. Dobbiamo considerare che è il titolare del regime ad avere la facoltà di trasferire diritti ed obblighi. Tale precisazione, magari poco importante per la maggior parte dei regimi nei quali titolare dell’autorizzazione e del regime coincidono, è significativa per i regimi nei quali il titolare dell’autorizzazione e del regime differiscono (ad esempio deposito doganale pubblico).

Per quanto riguarda il contenuto del TORO, il Titolo VII CDU prevede per ciascun regime speciale diritti ed obblighi e gli stessi possono essere trasferiti parzialmente o totalmente. Non possono essere, invece, oggetto di trasferimento diritti ed obblighi a carattere personale, non correlati a merci incluse in un regime speciale, quali ad esempio i diritti ed obblighi derivanti dello status di AEO.

In tutti i regimi speciali, nella normativa orizzontale ex art. 211 e seguenti CDU, ritroviamo gli obblighi di presentazione di una garanzia (art. 211.3.c), di garantire la vigilanza doganale (art. 211.4.a), di rispettare le condizioni economiche (art. 211.4.b), di tenere le scritture (art. 214). Nella normativa specifica di ciascun regime ritroviamo, invece, i diritti quali lo stoccaggio o la trasformazione di merci non unionali con esenzione da dazi e misure di politica commerciale (rispettivamente deposito art. 237 e perfezionamento attivo art. 256), l’utilizzo temporaneo di merci estere con esenzione totale/parziale dai dazi (ammissione temporanea art. 250), l’immissione in libera pratica a dazio nullo/ridotto in ragione dell’uso finale (art. 254), eccetera.

Il punto b) è più complesso. Il TORO non richiede in capo al cessionario un’autorizzazione al medesimo regime speciale. Nulla vieta, tuttavia, che il cessionario abbia autorizzazioni (autorizzazione al TORO o, più ampia, autorizzazione allo stesso regime speciale del cedente).

Possiamo, quindi, avere tre modalità di TORO:

MODALITA’ CEDENTE CESSIONARIO TORO CONSENTITO
1 Titolare del regime speciale, con autorizzazione al TORO contestuale o successiva a quella per il regime (casella 8/8 allegato A RD CDU) No autorizzazioni Totale e parziale
2 Titolare del regime speciale, con autorizzazione al TORO contestuale o successiva a quella per il regime (casella 8/8 allegato A RD CDU) Autorizzazione al TORO Totale
3 Titolare del regime speciale, con autorizzazione al TORO contestuale o successiva a quella per il regime (casella 8/8 allegato A RD CDU) Autorizzazione al medesimo regime speciale del cedente Totale

Esaminiamo come queste tre modalità operano in due regimi speciali: perfezionamento attivo IM/EX e uso finale per i quali titolare dell’autorizzazione e del regime coincidono.

Per il perfezionamento attivo IM/EX immaginiamo un operatore italiano produttore di vele per imbarcazione v.d. 39269092 che manda in conto lavoro in Ungheria la materia prima v.d. 39219060.99, origine USA, dazio erga omnes 6,50%. Supponiamo che l’azienda ungherese sia titolare del regime di perfezionamento attivo, inclusiva di autorizzazione al TORO, che realizzi la sola trasformazione e che l’italiano, privo di autorizzazioni, intenda riesportare il prodotto finito verso un cliente extra UE. L’Italiano non vuole rivelare al terzista ungherese dettagli riguardanti cliente e prezzo di vendita. Supponiamo, infine, che il soggetto italiano voglia riesportare dall’Italia per poter ispezionare la merce prima della spedizione.

Per quanto riguarda l’uso finale ipotizziamo un’azienda commerciante di prodotti alimentari che importa, vincolando ad uso finale, piselli surgelati destinati alla fabbricazione di piatti preparati, v.d. 0710210010, origine non preferenziale Canada, dazio erga omnes 14,40%, dazio in ragione dell’uso finale 0%. Supponiamo che l’impresa rivenda ad un produttore italiano e che quest’ultimo rivenda ad un produttore tedesco.

Nel TORO modalità n. 1 ravvisiamo una sola autorizzazione in essere, in capo al cedente, e ad essa è correlato l’obbligo di presentare il conto di appuramento, ex art. 175 RD CDU e allegato 71-06, e di mantenere in vita la garanzia per tutta la durata del regime speciale.

Nel caso del perfezionamento attivo, l’azienda ungherese deve realizzare un TORO parziale all’impresa italiana, cedendole il diritto a riesportare e l’obbligo ad annotare lo spostamento fisico della merce dall’Ungheria all’Italia nelle scritture. L’impresa italiana, all’atto della riesportazione, compilerà un DAU casella 37 codice 31.51 e dovrà necessariamente condividere la dichiarazione doganale con l’operatore ungherese per consentirgli la corretta compilazione dell’ allegato 71-06 RD CDU, in particolare punto f). il soggetto italiano non potrà, quindi, mantenere l’auspicata riservatezza circa cliente e prezzi.

Nel caso dell’uso finale l’impresa italiana, importatrice e titolare del regime, deve realizzare un TORO totale verso il cessionario italiano e poi verso il cessionario tedesco. Anche in questo caso il cedente continua ad essere responsabile per il conto di appuramento e per la garanzia, nonostante non possa controllare l’effettiva destinazione della merce all’uso finale prescritto al momento dell’inclusione nel regime. Il cessionario italiano, poiché sprovvisto di autorizzazioni, non è indipendente per il trasferimento al cessionario tedesco e, quindi, dovrà rivolgersi al cedente, rivelando l’informazione circa il suo cliente. Anche in questo caso, come nel precedente, la condivisione di informazioni tra cedente e cessionario è d’obbligo per consentire al titolare del regime di presentare l’ allegato 71-06 RD CDU.

Nel TORO modalità n. 2, pur essendo l’autorizzazione in capo al cedente l’unica in essere per il regime speciale, il cessionario subentra totalmente ai diritti ed obblighi in virtù della sua autorizzazione TORO. La modalità n. 2 è, quindi, idonea al solo TORO totale.

Il trasferimento di diritti ed obblighi viene realizzato utilizzando il modello TORO. Quest’ultimo non è obbligatorio poiché non è indicato dalla normativa doganale. La sua compilazione, tuttavia, è proposta da fonti autorevoli quali il documento TAXUD/A2/SPE/MRe (2017) all’annex III e la nota dell’Agenzia delle Dogane 141816/RU del 13 dicembre 2017, quest’ultima in particolare riguardante il TORO nell’uso finale.

Le responsabilità del cedente terminano nel momento in cui il cessionario riceve la merce, la annota nelle scritture e la include nell’autorizzazione TORO (casella 15 modello TORO). Il cedente, in modo analogo, annota nella sua contabilità il TORO (art. 178 RD CDU punto 1 lettera p) e la nuova ubicazione delle merci (art. 178 RD CDU punto 1 lettera e), mentre nell’allegato 71-06 il cedente dovrebbe poter richiedere l’appuramento per la merce oggetto di TORO totale. Tutto questo dovrebbe accadere poiché, secondo il documento TAXUD/A2/SPE/MRe (2017) e la nota 141816/RU, il cessionario con autorizzazione al TORO dovrà presentare il suo conto di appuramento e costituire la sua garanzia.

Il modello TORO può essere utilizzato per trasferimenti nell’ambito dello stesso regime speciale, non essendo contemplata la possibilità di cambiare lo stesso, passando ad esempio da perfezionamento/uso finale a deposito (documento TAXUD/A2/SPE/MRe (2017)).

Nell’esempio del perfezionamento attivo la modalità TORO n. 2 non è applicabile poiché l’azienda ungherese intende operare un trasferimento parziale.

È d’applicazione, invece, nel caso dell’uso finale. La nota dell’Agenzia delle Dogane n. 84724 del 10 ottobre 2016 offre un’integrazione delle istruzioni operative in merito. In particolare, è previsto l’obbligo per il cessionario di comunicare all’Ufficio competente del luogo in cui avverrà la trasformazione, che a sua volta informerà l’Ufficio competente del titolare dell’autorizzazione, l’arrivo delle merci presso il proprio stabilimento allegando i documenti commerciali (fattura, ddt, packing list, eccetera) ed il modello TORO. Nell’esempio di uso finale, il cessionario italiano dovrà adempiere a tale obbligo, non sappiamo tuttavia gli obblighi di comunicazione in capo al cessionario tedesco. L’autorizzazione al TORO in capo ai cessionari, inoltre, tutela la riservatezza degli operatori. il cessionario non deve, infatti, passare le informazioni al cedente per la compilazione del conto di appuramento o per un TORO successivo, sarà il cessionario ad effettuare trasferimenti successivi di diritti ed obblighi e a presentare il suo allegato 71-06 RD CDU.

Nel TORO modalità n. 3 l’autorizzazione al regime speciale in capo al cedente affievolisce a favore dell’autorizzazione al regime speciale in capo al cessionario.

Il trasferimento di diritti ed obblighi, in questo caso, potrebbe essere realizzato con dichiarazione doganale e non con modello TORO. Si potrebbe ipotizzare la compilazione di un DAU da parte del cessionario. Nel caso di perfezionamento attivo il DAU presenterebbe casella 37 codice 51.51 (combinazione possibile ex documento TAXUD A3 (2015) 5707081 DIH 15/008 pag. 38) e consentirebbe l’appuramento del regime per il cedente e l’apertura di un analogo regime speciale in capo al cessionario, il quale assumerebbe diritti, obblighi e responsabilità per la presentazione del conto di appuramento.

Anche questa modalità, quindi, è idonea al solo trasferimento totale di diritti ed obblighi.

Nell’esempio pratico di perfezionamento attivo, infatti, il TORO n. 3 non è utilizzabile. Non è applicabile, tuttavia, nemmeno nel caso di uso finale poiché la merce non può essere immessa due volte in libera pratica (non sarebbe possibile la compilazione di un DAU 40.40).

Per quanto riguarda infine il punto c), vale a dire il procedimento autorizzatorio, possiamo notare le seguenti autorizzazioni.

TORO modalità n. 1 – la dogana competente per il regime speciale deve autorizzare la possibilità di trasferimento di diritti ed obblighi al soggetto indicato dal titolare (o richiedente) del regime. Nel caso del perfezionamento attivo, l’azienda ungherese segnala al suo Ufficio doganale, nell’istanza di autorizzazione al regime speciale o in una domanda separata, l’operatore al quale intende cedere il diritto a riesportare e l’obbligo delle scritture. Dovrebbe aprirsi la procedura di consultazione ex art. 260 RE CDU poiché sono coinvolti due Stati Membri (Ungheria e Italia);

TORO modalità n. 2 – la dogana competente per il regime speciale deve autorizzare la possibilità di trasferimento di diritti ed obblighi al soggetto indicato dal titolare (o richiedente) del regime. Il cessionario, a sua volta, deve fare istanza al suo Ufficio doganale competente per essere autorizzato al TORO. Tale autorizzazione è gestita secondo le procedure ordinarie, non rientrando nel sistema delle decisioni doganali ex Reg. UE 2089/2017 (nota dell’Agenzia delle Dogane 141816/RU del 13 dicembre 2017).

Anche in questo caso, se sono coinvolti più Stati Membri, la procedura di consultazione ex art. 260 RE CDU dovrebbe essere avviata. Nell’esempio dell’uso finale la cessione da cedente italiano a cessionario italiano non è soggetta all’art. 260 RE CDU, i due Uffici doganali competenti nel territorio nazionale dovrebbero comunque scambiarsi le informazioni. La cessione dall’italiano al tedesco dovrebbe, invece, avviare la consultazione ex art. 260 RE CDU.

TORO modalità n. 3 – in questo caso abbiamo due titolari di regime speciale e, quindi, sia il cedente che il cessionario devono avviare un procedimento autorizzatorio volto ad ottenere decisione favorevole per il regime speciale in questione.