di Redazione
Si richiama l’attenzione sul forte inasprimento del regime sanzionatorio dei trasporti internazionali che è stato introdotto con la Legge di Stabilità 2016.In particolare, introducendo il nuovo articolo 46 ter alla legge n.298/74, è stata previstauna sanzione amministrativa da 400 a 1.200 euro e il fermo del mezzo per coloro che durante l’effettuazione di un trasporto internazionale non siano in grado di esibire al controllo su strada la prova documentale del trasporto stesso. La prova documentale del trasporto può essere fornita mediante l’esibizione di qualsiasi documento di accompagnamento delle merci previsto dalle normative vigenti in materia di trasporti internazionali. Qualora la documentazione sia omessa o mal compilata la sanzione va da 2.000 a 6.000 euro.
Inoltre se l’omessa o parziale compilazione della documentazione determina l’impossibilità di verificare la regolarità del trasporto è stata prevista l’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 298 per i trasporti abusivi (sanzione da 2.100 a 12.400 euro e fermo del mezzo).
La forte stretta sulle sanzioni ai vettori che compiono trasporti internazionali è stata sollecitata dalle associazioni dell’autotrasporto al fine di scoraggiare in particolare il cabotaggio irregolare.
A riguardo si ricorda che è attiva la verifica on line delle imprese di autotrasporto da parte dei committenti. Lo comunica il Comitato Centrale dell’Albo Autotrasportatori sul proprio sito internet.
Si rammenta che la verifica on line è sostitutiva della richiesta del DURC e serve ai committenti per escludere la responsabilità solidale sulle eventuali violazioni retributive e contributive relative al servizio di autotrasporto ricevuto. In assenza della suddetta verifica, nel caso di contratto verbale la responsabilità solidale si estende alle violazioni fiscali e del Codice della Strada (articolo 83 bis DL 112/2008 così come modificato dalla Legge n.190/2014).
La verifica presuppone la registrazione in qualità di “cittadino”, ossia come persona fisica, al sito internet www.ilportaledellautomobilista.it. Una volta effettuata la registrazione occorre accedere alla Sezione “Consultazione Regolarità posizione Albo” e procedere secondo le istruzioni presenti nel sito stesso.
La verifica andrebbe effettuata preliminarmente alla stipula del contratto di autotrasporto, peraltro la Direzione Generale competente del Ministero Infrastrutture e Trasporti ha precisato per le vie brevi che, come il DURC, anche l’esito della verifica on line dovrebbe esplicare efficacia per un trimestre.