Con certo imbarazzo riportiamo un caso reale che sta avendo il suo corso e quindi ponendo la massima riservatezza sugli attori in causa, ma meritevole di attenta lettura per un’interpretazione, a parere degli scriventi che lascia più che perplessi, a bocca aperta. Vediamolo insieme con la promessa che questa Associazione vigilerà in modo attento sull’evolversi del caso.
Fatti: in data xxx lo spedizioniere doganale Mario ( nome di fantasia) emetteva bolla doganale per fattura y pari a € 400.000 ( valori pressoché reali) contenente ‘mobili per soggiorno’ pari a 300.000€ e ‘parti di mobili’ per un valore di 100.000€. Lo spedizioniere descriveva la merce come “mobili per soggiorno” omettendo ( erroneamente) la descrizione letterale ( e tariffaria) delle ‘parti’, pur dichiarando corretto il valore totale della fattura, il peso e la quantità.
L’inizio dell’odissea a seguito del casuale CD della bolletta doganale.
<In data xxx a seguito di controllo documentale, ai sensi combinato ( forse ci andava un ‘del’- ndr) disposto artt.8 ( dell’art.8 essendo uno l’articolo – ndr ) del D.Lvo 374/90 del Reg. CEE 2913/92 selezionato dal sistema centrale sulla bolletta doganale xxx il sottoscritto xxx […] ha proceduto all’esame della documentazione presentata.
Dal controllo è emerso:
l’errata indicazione della qualità della merce,( punto! –ndr) infatti sulla base della documentazione commerciale costituita dalla fattura y si rileva che la merce oggetto dell’esportazione ricade in due differenti codici doganali e pertanto la bolletta di esportazione va modificata inserendo un ulteriore singolo (n.2) ed individuando 2 tipologie di merce di cui ai codici XXX, YYY. Dall’accertamento sopra esposto non risultano differenze di diritti. La merce viene svincolata. Tali difformità sono accettate dal rappresentante della ditta.
Con separato atto si provvederà all’eventuale contestazione formale della violazione conseguente alle differenze riscontrate, a cura dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.> Fine primo tempo.
Un normale e consueto CD? Nient’affatto. Ecco che compare l’Agenzia delle Entrate con il suo atto di contestazione.
< In relazione alla cessione all’esportazione di 2 tipologie di beni ( soggiorni e parti) con fattura y emessa […] è stato inserito il solo codice xxx riferito ai soggiorni omettendo quello delle parti. Tale omissione è punita con la sanzione che va dal 100% al 200% dell’imposta sul valore aggiunto a cui sarebbe stato assoggettato il corrispettivo se la cessione fosse avvenuta nel territorio dello Stato così come previsto dall’art.7, comma 5, del DLGS 471/1997. Considerato che il corrispettivo relativo alle parti è pari a 100.000€ e che l’iva corrispondente all’aliquota ordinaria del 22% sarebbe stata di 22.000€, la sanzione irrogata e dunque pari a 22.000€.>
Tralasciamo i ‘corsi e ricorsi’ di cui beneficerà lo spedizioniere … ma diamo un occhio invece a questo “quinto comma” esimendoci, oggi, dal fare commenti per non compromettere o anticipare quanto gli avvocati e i vari consulenti del nostro collega dovranno poi produrre in Commissione tributaria.
[…] Il quinto comma sanziona l’infedele fatturazione e l’infedele dichiarazione in dogana relative alle cessioni all’esportazione. Anche in questo caso è ripreso il quinto comma dell’articolo 46 D.P.R. 633/1972, con qualche (non chiara) novità lessicale che necessita di chiarificazione interpretativa.
La sanzione prevista, infatti, va dal 100 al 200% dell’imposta che sarebbe dovuta se i beni fossero stati ceduti nel territorio dello Stato. L’imposta va calcolata sulla differenza tra le quantità, qualità o corrispettivi reali rispetto a quelli fatturati o dichiarati. Si ritiene che la differenza, su cui calcolare
l’imposta, sia data: • dalle differenze dei corrispettivi dei beni indicati in fattura o dichiarati rispetto ai corrispettivi dei beni “reali” se questi fossero stati ceduti nel territorio dello Stato; • dalle differenze dei valori normali dei beni fatturati o dichiarati rispetto ai valori normali dei beni “reali” se questi fossero stati ceduti nel territorio dello Stato. La sanzione di cui al quinto comma, non si applica se le differenze quantitative non superano il 5% […].
Nella certezza che al nostro collega verrà sicuramente tolta la sanzione, nulla contribuirà a togliere la nostra tristezza.
Anasped – La Direzione